Cassazione Penale, Ordinanza n. 31062/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento. La Corte ha rilevato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza formalità di procedura, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Treviso che, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., aveva concordato una pena per i reati di furto e evasione. Con due motivi ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p.p. e il difetto di motivazione. La Corte rileva però che tali censure non rientrano tra i motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza di patteggiamento, che sono soltanto quelli attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso definito con patteggiamento
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi inerenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 129 c.p.p.
la sua dedotta violazione non è motivo di ricorso ammissibile contro la sentenza di patteggiamento nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
art. 624 c.p.
reato contestato di furto
art. 385 c.p.
reato contestato di evasione
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. e del difetto di motivazione non è, di per sé, un motivo autonomamente ammissibile contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, se non rientra nei vizi tipizzati dalla legge.
- Quando l'inammissibilità del ricorso emerge ictu oculi, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30911/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30920/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30921/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30922/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30930/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30931/2025 del 16/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →