Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12314/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - della graduatoria finale classe di concorso AC25 pubblicata in data 23.04.2025 dall'USR Lombardia competente per la valutazione dei candidati partecipanti per i posti della Regione Lazio, approvata con decreto D.G. n. 442 del 22.04.2025; della graduatoria finale classe di concorso AC25 rettificata e pubblicata in data 10.06.2025, approvata con decreto D.G. n. 703 del 09.06.2025; - dei verbali della commissione di concorso avente ad oggetto la valutazione titoli dei candidati alla classe di concorso AC25 scuola superiore I grado; - dei verbali della commissione di concorso avente ad oggetto le rivalutazioni operate dalle Commissioni giudicatrici a seguito dei reclami pervenuti per la graduatoria della regione Lombardia; - della valutazione titoli della ricorrente Lupino; - della graduatoria degli idonei non vincitori, mai pubblicata e non conosciuta; - di ogni altro atto presupposto e connesso; e per l'impugnazione del silenzio su istanza di accesso agli atti ex art. 116 cpa serbato dal Ministero dell'Istruzione e merito-USR Lombardia sull'istanza di accesso agli atti presentata a nome della ricorrente con pec del 16.05.2025, sollecitata con mail del 28.05.2025 e reiterata con pec del 10.06.2025, rimaste tutte inevase.

Giustizia amministrativa202507383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie finali e atti di valutazione dei titoli relativi alla classe di concorso AC25, nonché silenzio sull'istanza di accesso agli atti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del D.M. n. 205/2023 e del D.D. n. 2575/2023 per la classe AC25, aveva superato le prove scritta e orale, conseguendo 188,50 punti complessivi, ma non risultava vincitrice. Contestava la mancata attribuzione di 12,5 punti per il voto di laurea, ulteriori 12,5 punti per l'inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso ordinario e, più in generale, la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei. Deduceva inoltre il silenzio dell'amministrazione sulle istanze di accesso agli atti relative alle candidate collocate ai posti quarto e quinto. Sosteneva che il riconoscimento anche di uno solo dei punteggi contestati le avrebbe consentito di collocarsi al quarto posto sui cinque posti disponibili. L'amministrazione, dopo l'ordine cautelare di riesame e di esibizione documentale, confermava la valutazione dei titoli, sostenendo che il titolo concorsuale fosse già stato valorizzato come titolo di accesso e non potesse essere valutato due volte.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il Collegio ha escluso che spettasse il punteggio per il voto di laurea ai sensi del criterio A.1.1, poiché la candidata aveva scelto quale titolo di accesso l'abilitazione specifica e il relativo punteggio, pari a 158,5/250, convertito in 63,4/100, era inferiore alla soglia di 75/100 richiesta per l'attribuzione di punti. La laurea, quale titolo propedeutico e assorbito nel titolo di accesso più ampio, non era autonomamente valutabile. Sono stati inoltre esclusi i punteggi aggiuntivi dei criteri A.1.2 e A.1.3, perché l'abilitazione era stata conseguita mediante l'inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso per titoli ed esami, e non attraverso i distinti percorsi di abilitazione o percorsi selettivi di accesso previsti dalla tabella. Il motivo relativo al criterio B.4.1 è stato invece accolto per difetto di motivazione: l'inserimento nella graduatoria di merito o il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario costituisce un titolo distinto rispetto all'abilitazione utilizzata come titolo di accesso e può ricevere autonoma valorizzazione. Non sussiste, in tal caso, violazione del principio ne bis in idem, perché i due punteggi premiano elementi differenti: da un lato il valore abilitante del titolo, dall'altro il merito derivante dal superamento della procedura concorsuale. L'amministrazione dovrà quindi adottare le determinazioni pertinenti sulla posizione della ricorrente, riconoscendo il punteggio previsto dal criterio B.4.1. È stato respinto il motivo sulla mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei, poiché la normativa primaria e la lex specialis prevedevano la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, fatta salva l'integrazione in caso di rinunce o sopravvenienze. Gli interessati conservano comunque il diritto di accesso agli atti e ai dati necessari a verificare il proprio punteggio e gli eventuali scorrimenti. L'accesso documentale è stato già ordinato in sede cautelare e l'amministrazione ha successivamente depositato la documentazione richiesta. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.M. 26 ottobre 2023, n. 205

    Allegato B, criteri A.1.1, A.1.2, A.1.3 e B.4.1

    La tabella distingue tra titoli di accesso, ulteriori titoli abilitanti e titoli ulteriori relativi al superamento di precedenti concorsi; il titolo di accesso e i titoli propedeutici o assorbiti non sono autonomamente duplicabili, mentre il titolo di cui al criterio B.4.1 può essere valutato separatamente quando abbia una distinta valenza di merito.

  • D.D. 6 dicembre 2023, n. 2575

    Il bando prevede distinti canali di accesso e, in conformità alla disciplina primaria, la formazione e pubblicazione della graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso.

  • art. 3, comma 7, D.M. n. 205/2023

    in caso di superamento delle prove concorsuali e di individuazione ai fini della stipulazione del contratto a tempo indeterminato, i possessori dell’abilitazione specifica non devono conseguire ulteriori 36 CFU aggiuntivi

    La diversa scelta del titolo di accesso produce conseguenze anche sul percorso formativo successivo, sicché la mancata attribuzione del punteggio relativo alla laurea non è stata ritenuta irragionevole.

  • art. 59, commi 10 e 11, d.l. n. 73/2021

    formazione della graduatoria ... nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva ... l'integrazione della graduatoria ... con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto

    La disciplina consente la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori e non impone la pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei, ferma la possibilità di integrazione in caso di rinunce o altre sopravvenienze.

  • art. 22 e ss. l. n. 241/1990

    Sussistendo i presupposti dell'accesso documentale, l'amministrazione deve consentire agli interessati di acquisire gli atti necessari alla verifica della valutazione dei titoli e degli eventuali scorrimenti.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito sull'accesso è utilizzabile per impugnare il silenzio dell'amministrazione sulle istanze ostensibili.

Massime di principio

  • Quando un candidato sceglie come titolo di accesso a una procedura concorsuale un'abilitazione specifica, il relativo punteggio è attribuibile solo secondo i criteri e le soglie previsti dalla tabella di valutazione; il voto del titolo di studio propedeutico e assorbito nell'abilitazione o nel titolo di accesso più ampio non è autonomamente valutabile, salvo diversa previsione della lex specialis.
  • L'inserimento nella graduatoria di merito o il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario può costituire un titolo autonomamente valutabile ai sensi di una specifica voce della tabella concorsuale, anche quando lo stesso concorso abbia prodotto un'abilitazione utilizzata come titolo di accesso nella nuova procedura.
  • Non sussiste duplicazione vietata quando due distinti punteggi premiano, rispettivamente, il valore abilitante di un titolo e il merito derivante dal superamento di una precedente procedura concorsuale: la cumulabilità dipende dalla diversa funzione e dall'autonomo oggetto delle voci della tabella.
  • La mancata attribuzione di un punteggio previsto per un titolo autonomo richiede una motivazione specifica; non è sufficiente affermare genericamente che il titolo sia già stato valorizzato nell'ambito del titolo di accesso.
  • Quando una disposizione legislativa prevede la pubblicazione della graduatoria dei vincitori nei limiti dei posti banditi, l'amministrazione non è tenuta a pubblicare una graduatoria generale degli idonei, anche se gli interessati conservano il diritto di accesso agli atti e alle informazioni necessarie per verificare la propria posizione e gli eventuali scorrimenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentaleMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicitàSoccorso istruttorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.