Sentenza del 22/01/2021 n. 250 - Comm. Trib. Prov. Palermo
Impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso l'estratto di ruolo richiesto per il recupero di una pretesa tributaria. La questione giuridica centrale era se l'estratto di ruolo costituisca un atto autonomamente impugnabile oppure se, quando la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, l'impugnazione debba essere proposta con riferimento alla cartella stessa. La Cassazione a Sezioni Unite (n. 19704/2015) ha affrontato la natura giuridica dell'estratto di ruolo e la rilevanza della notificazione della cartella come presupposto dell'impugnabilità.
La decisione
La Corte ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile quando la cartella di pagamento sia stata ritualmente notificata al contribuente: in tale ipotesi l'atto impugnabile è la cartella e non l'estratto, che costituisce mera copia/espressione strumentale dell'atto di riscossione. Di conseguenza l'impugnazione proposta direttamente contro l'estratto è stata dichiarata inammissibile o rigettata, dovendosi invece dedurre le censure con riferimento alla cartella nei termini e modi previsti.
Norme richiamate
art. 21 D.Lgs. 546/1992
L'art. 21 disciplina gli atti impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria; la pronuncia interpreta tale normativa nel senso che l'estratto di ruolo non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili quando esiste una cartella di pagamento regolarmente notificata, poiché l'impugnazione deve riferirsi all'atto principale (la cartella).
Cass. SSUU 19704/2015
Sentenza Cass. SSUU n. 19704/2015
La pronuncia di legittimità a Sezioni Unite ha chiarito che l'estratto di ruolo è atto strumentale e non autonomamente impugnabile se la cartella è stata valida‑mente notificata; solo in assenza o inidoneità della notificazione della cartella l'estratto può assumere rilievo processuale impugnatorio.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, di per sé, è un documento strumentale alla riscossione e non un atto impugnabile autonomamente quando la cartella di pagamento è stata validamente notificata al contribuente.
- Se la cartella è stata notificata correttamente, il contribuente deve impugnare la cartella nei termini di legge; l'impugnazione dell'estratto è in genere inammissibile.
- Se la cartella non è stata notificata o la notificazione è viziata, l'estratto può essere utilizzato come prova del procedimento di riscossione e può giustificare un'impugnazione per vizio di notificazione o per la nullità dell'atto.
- In casi simili è fondamentale verificare la documentazione della notificazione (ricevute, attestazioni dell'agente della riscossione) e, se necessario, dedurre nei termini la nullità o l'inefficacia della cartella anziché contestare l'estratto.
- Proceduralmente, porre specifiche eccezioni sulla regolarità della notifica e chiedere la declaratoria di inefficacia o nullità della cartella è la strategia corretta quando si contesta la pretesa tributaria.
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