Sentenza del 28/01/2016 n. 30 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell'IRAP versata sulle plusvalenze realizzate cedendo i contratti di prestazione sportiva di alcuni calciatori. Sosteneva che l'operazione non comportasse la cessione di un contratto di lavoro o di un bene immateriale strumentale, ma soltanto il trasferimento del diritto di ottenere dalla società cedente la risoluzione anticipata del contratto con il calciatore, così da poter stipulare un nuovo contratto. Di conseguenza, secondo la società, le somme incassate non avrebbero dovuto concorrere alla base imponibile IRAP.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo imponibili ai fini IRAP le plusvalenze derivanti dalla cessione dei contratti dei calciatori. La cessione trasferisce infatti il diritto di utilizzare in via esclusiva la prestazione dell'atleta, qualificabile come bene immateriale strumentale all'attività ordinaria della società sportiva e rilevante ai fini IRAP. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali esistenti e dell'obiettiva incertezza normativa.
Norme richiamate
IRAP – disciplina della base imponibile
Le plusvalenze derivanti dalla cessione dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori concorrono alla base imponibile IRAP quando riguardano un bene immateriale strumentale appartenente alla gestione ordinaria dell'impresa.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 213/2001
le plusvalenze derivanti dalla cessione del contratto di prestazione sportiva dei calciatori concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP
La cessione del contratto trasferisce il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, considerato un bene immateriale strumentale all'attività della società sportiva. La semplice adesione alle indicazioni della FIGC non esclude automaticamente le sanzioni.
Parere del Consiglio di Stato n. 5285/2012
Il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta è un bene immateriale strumentale all'esercizio dell'impresa, rilevante sia sul piano tributario, in quanto ammortizzabile, sia sul piano civilistico, in quanto funzionale al conseguimento dell'oggetto sociale.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 24588/2015
Conferma l'imponibilità ai fini IRAP delle plusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori e di diritti di compartecipazione da parte delle società sportive professionistiche.
Esimente dell'obiettiva incertezza normativa
condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria
In presenza di contrasti interpretativi effettivi e qualificati, l'incertezza può giustificare la compensazione delle spese e, secondo i presupposti applicabili, escludere le sanzioni. Non basta però il mero affidamento sulle indicazioni dell'associazione di categoria.
Massime di principio
- Quando una società sportiva cede il contratto di un atleta, il corrispettivo è normalmente riconducibile al trasferimento del diritto di sfruttare in via esclusiva la prestazione dell'atleta; tale diritto tende a essere qualificato come bene immateriale strumentale e la relativa plusvalenza è imponibile ai fini IRAP.
- La qualificazione fiscale dell'operazione dipende dalla sua sostanza economica e dalla funzione del diritto trasferito, non soltanto dalla descrizione contrattuale utilizzata dalle parti.
- Le indicazioni di un'associazione di categoria non prevalgono, da sole, sull'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, della giurisprudenza o delle norme tributarie.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali realmente contrastanti, può sussistere obiettiva incertezza normativa, con possibili effetti sulle sanzioni e sulle spese processuali; ciò non implica necessariamente l'esclusione dell'imposta principale.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la natura del diritto ceduto, il suo collegamento con l'attività ordinaria dell'impresa, la normativa IRAP applicabile nel periodo d'imposta e l'orientamento giurisprudenziale vigente.
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