Cassazione Penale, Ordinanza n. 05935/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la proposizione personale da parte dell'imputato violasse il combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello all'esito di giudizio abbreviato a due anni e quattro mesi di reclusione e 14.000 euro di multa, ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge in relazione alla determinazione della pena. La Corte non entra nel merito della doglianza, perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in contrasto con il regime di legittimazione alla proposizione del ricorso per cassazione previsto per tale impugnazione.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato solo come norma concorsuale o di continuazione nel capo d'imputazione; la Corte non ne esamina il contenuto nel merito.
art. 385 c.p.
reato per il quale l'imputato era stato condannato; la decisione non affronta il merito della responsabilità.
art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990
reato in materia di stupefacenti contestato e definito in appello; la Corte non esamina il merito della condanna.
art. 571, comma 1, c.p.p.
è richiamato quale norma che, insieme all'art. 613 c.p.p., esclude la proponibilità personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
è richiamato quale norma che impone la presentazione del ricorso per cassazione tramite difensore abilitato, rendendo inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione dell'imputato, nei casi previsti dalla legge, deve essere proposto secondo le forme e dai soggetti legittimati; la proposizione personale da parte dell'imputato determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando l'impugnazione è inammissibile per un vizio formale radicale relativo alla legittimazione o alla forma di proposizione, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti, neppure se prospettano violazioni di legge sulla pena.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa della parte, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05857/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05862/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05863/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05864/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05865/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05866/2025 del 13/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →