Ordinanza n. 413/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inefficacia/inaccoglibilità di una SCIA edilizia relativa alla demolizione parziale di un corpo di fabbrica, successivamente confermata dal Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato i provvedimenti comunali con i quali lo Sportello Autonomo Concessioni Edilizie ha dichiarato inefficace o inaccoglibile la SCIA presentata per la demolizione parziale di un corpo di fabbrica adiacente a un complesso edilizio sito in Palermo, vietando l'inizio o la prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19 della l. 241/1990. È stato inoltre impugnato il provvedimento successivo di conferma dell'inaccoglibilità, adottato dopo la richiesta della società di revoca in autotutela del primo atto, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti, ma evidenzia come questione rilevante la circostanza fattuale relativa al mancato aumento di volumetria derivante dall'intervento demolitorio, potenzialmente decisiva per la corretta qualificazione giuridica dell'intervento.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire nel merito la legittimità dei provvedimenti impugnati. Il Collegio ha ritenuto meritevole di approfondimento, nella fase di merito, la circostanza del mancato aumento di volumetria conseguente all'intervento di demolizione e la relativa qualificazione giuridica della fattispecie. In luogo di una specifica misura sospensiva, ha ritenuto tutelabili le ragioni cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, fissata al 17 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione al divieto comunale di iniziare o proseguire l'attività oggetto della SCIA.
art. 55 c.p.a.
Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anziché attraverso una distinta misura cautelare sospensiva.
l. 124/2015
È richiamata nel provvedimento comunale con riferimento alla disciplina dell'art. 19 della l. 241/1990.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la corretta qualificazione giuridica dell'intervento dipende dall'approfondimento di una circostanza fattuale rilevante, il giudice può ritenere sufficientemente tutelabili le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La verifica dell'eventuale mancato aumento di volumetria derivante da un intervento demolitorio può assumere rilievo determinante ai fini della qualificazione giuridica dell'intervento edilizio e della valutazione della legittimità dell'azione amministrativa.
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