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Sentenza

Sentenza n. 1335/2026 - Firenze, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento fasc. EM DOM 103251 adottato e notificato il 26.04.2022 dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze, di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata il 16.07.2020.

Giustizia amministrativa202200906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Due cittadini stranieri hanno impugnato il provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata il 16 luglio 2020. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, riferendo che lo straniero avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno il 16 novembre 2024. Il giudice ha rilevato che la documentazione prodotta non provava il collegamento tra il titolo sopravvenuto e l'originaria istanza di emersione, sicché era ragionevole presumere che il titolo fosse stato rilasciato all'esito di un diverso procedimento amministrativo. La dichiarazione è stata tuttavia ritenuta sintomatica della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Pur non ritenendo provata la connessione tra il titolo di soggiorno sopravvenuto e il procedimento di emersione oggetto di causa, il giudice ha considerato decisiva l'espressa dichiarazione della parte ricorrente circa la perdita di interesse alla definizione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della mancanza di difesa tecnica da parte dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: […] c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, dichiarabile anche d'ufficio.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando il fatto sopravvenuto non risulti pienamente collegato all'originario procedimento amministrativo, purché la parte ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
  • La dichiarazione della parte ricorrente relativa al conseguimento di un titolo amministrativo sopravvenuto può essere valutata quale elemento sintomatico della perdita di interesse alla decisione, anche se la documentazione non dimostra che il titolo sia stato rilasciato proprio all'esito del procedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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