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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24789/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un trasporto di merce in transito attraverso il porto di Genova con destinazione finale negli Stati Uniti. Il soggetto obbligato principale non presentava in Dogana il modello T1, pur avendo la merce proseguito il proprio percorso, transitando presso la Dogana di Voltri, dove venivano espletate le formalità doganali e dove, successivamente, veniva autorizzato l’appuramento amministrativo con accertamento dell’effettiva conclusione del regime sospensivo. L’Agenzia delle Dogane irrogava sanzioni ai sensi dell’art. 305 del TULD. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello della società ed escludeva la debenza delle sanzioni. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione dell’art. 305 TULD e dell’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inapplicabile la sanzione, poiché la norma non riguarderebbe la mancata presentazione del mod. T1 ma il diverso caso di merce non presentata in dogana. La società resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’art. 305 TULD non sanziona la mera mancata e tempestiva presentazione del mod. T1 quando la merce sia comunque giunta a destinazione e il regime sospensivo si sia correttamente concluso, ma colpisce il diverso caso della mancata presentazione della merce alla dogana di destinazione per fatto colposo dello speditore. Poiché nella specie la merce era effettivamente uscita dal territorio comunitario e la dogana aveva autorizzato a posteriori l’appuramento amministrativo del T1, la sanzione era stata correttamente esclusa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Dogane alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 305 d.P.R. n. 43 del 1973

    "Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità"; "Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con bolletta di cauzione non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa dal decimo all'intero ammontare dei diritti di confine"

    La disposizione non si applica alla sola mancata o tardiva presentazione del mod. T1 se la merce è comunque arrivata a destinazione e il regime sospensivo si è concluso correttamente; sanziona invece l’omessa presentazione della merce alla dogana di destinazione per fatto colposo dello speditore.

  • art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma che, secondo la ricorrente, non osterebbe all’irrogazione della sanzione; la Corte non ne fa applicazione decisiva autonoma, limitandosi a ritenere infondato il motivo nel suo complesso.

  • art. 282 e ss. TULD

    Richiamato per affermare che, ove l’omessa presentazione della merce sia dolosa, può venire in rilievo la diversa fattispecie penale del contrabbando.

Massime di principio

  • Le norme sanzionatorie doganali vanno interpretate in modo coerente con la loro ratio: colpiscono l’omessa presentazione della merce alla dogana di destinazione, non il mero ritardo documentale nell’appuramento quando la merce sia effettivamente giunta a destinazione.
  • La mancata tempestiva presentazione di un documento doganale di transito non è, di per sé sola, sufficiente a integrare la sanzione prevista per il mancato scarico della bolletta di cauzione, se il regime sospensivo risulta comunque concluso e l’ufficio doganale ne abbia accertato successivamente l’appuramento.
  • L’interpretazione della fattispecie sanzionatoria deve distinguere tra irregolarità formali o ritardi procedurali e condotte omissive sostanziali: solo queste ultime, quando colpose, legittimano la sanzione amministrativa prevista dalla norma; se la condotta è dolosa, può residuare il diverso profilo del contrabbando.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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