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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15873/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di licenza di marchio e da una transazione del 30 gennaio 2014 intervenuta tra le parti per regolare l’uso del marchio e i reciproci obblighi. Secondo la ricostruzione di merito, il contratto imponeva alle società utilizzatrici del marchio di realizzare e vendere capi con il marchio indicato, sulla base di modelli creati dallo stilista, e imponeva al titolare/licenziante e alla società collegata un obbligo di manleva rispetto a conseguenze pregiudizievoli connesse all’uso del marchio licenziato. In primo grado le domande attoree erano state rigettate e, in accoglimento della riconvenzionale, il contratto era stato risolto per inadempimento degli attori, con condanna al risarcimento del danno. In appello la decisione era stata confermata: la Corte territoriale aveva ritenuto valido e meritevole il patto di manleva, non indeterminato né vessatorio, e aveva escluso l’inadempimento delle società utilizzatrici, rilevando invece l’inadempimento degli attori perché non avevano diritto di pretendere la sostituzione delle etichette e non era provato un nuovo accordo di sublicenza sul diverso marchio. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la Corte d’appello non si fosse pronunciata sulla domanda di concorrenza sleale e di risarcimento per la mancata consegna di figurini e campionari di alcune stagioni; ha inoltre sostenuto che il ricorso di gravame avrebbe dovuto essere scrutinato anche con riguardo alla richiesta restitutoria dei figurini e dei campionari. Con il secondo motivo ha denunciato, in modo cumulativo, violazioni di varie norme sostanziali e processuali (tra cui artt. 1322, 1346, 1938, 1363, 1453, 1458 e 1976 c.c.), senza però articolare in maniera specifica e separata le singole censure, né indicare con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché la domanda di restituzione dei figurini e dei campionari non risultava proposta in primo grado e, comunque, costituiva domanda nuova in appello; inoltre, l’eventuale omissione di pronuncia andava denunciata con uno specifico motivo di appello, non potendo essere semplicemente riproposta. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché formulato in modo promiscuo, cumulando più profili di doglianza senza consentirne un esame separato e senza puntuali riferimenti agli atti di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia va denunciato nei limiti consentiti dal sistema delle impugnazioni e non può essere fatto valere in cassazione se la censura non è stata veicolata con uno specifico motivo di appello, quando necessario.

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza è stata ritenuta non utilmente prospettata, in quanto inserita in un motivo inammissibile e non specifico.

  • art. 342 c.p.c.

    Nel giudizio di appello l’omessa pronuncia su una domanda o su un punto di essa deve essere censurata con uno specifico motivo di gravame, poiché l’appello è revisio prioris instantiae.

  • art. 346 c.p.c.

    La mera riproposizione non basta per far valere l’omessa pronuncia: è necessaria una censura specifica in appello.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla validità/meritevolezza del patto di manleva, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di determinatezza dell’oggetto, senza un’esposizione specifica e separata della censura.

  • art. 1938 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare, in via cumulativa, la qualificazione del patto di manleva come fideiussione omnibus.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo con doglianze cumulative di interpretazione contrattuale.

  • art. 1453, comma 2, c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina della risoluzione per inadempimento.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo e nel ragionamento sulla risoluzione e sugli effetti restitutori, precisandosi che la restituzione non è pronunciabile d’ufficio in assenza di domanda.

  • art. 1976 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo senza una specifica articolazione della censura.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, chiaro e autonomo: non è ammissibile cumulare in un’unica censura una pluralità di questioni eterogenee senza consentirne l’esame separato.
  • L’omessa pronuncia su una domanda o su un punto della domanda, se non dedotta correttamente con specifico motivo di appello, non può essere recuperata in cassazione mediante mera riproposizione.
  • La domanda di restituzione conseguente alla risoluzione del contratto non può essere introdotta per la prima volta in appello, trattandosi di domanda nuova; gli effetti restitutori della risoluzione non autorizzano il giudice a pronunciarsi in assenza di domanda di parte.
  • L’interpretazione del ricorso deve essere accompagnata da puntuali riferimenti agli atti processuali rilevanti; la sola riproduzione di ampi stralci degli atti non supplisce alla carenza di specificità della censura.
  • Un patto di manleva inserito in un contratto di licenza di marchio tra imprenditori, concluso all’esito di una transazione, può essere ritenuto meritevole di tutela e non vessatorio quando abbia oggetto determinato e sia il frutto di specifica negoziazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneMarchiImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civileCommercialeProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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