Cassazione Civile, Ordinanza n. 20685/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito per ottenere il compenso e il rimborso spese maturati per l'attività svolta quale arbitro in un collegio di conciliazione e arbitrato instaurato da un lavoratore di un condominio a seguito di sanzione disciplinare. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la decisione era stata confermata sul rilievo che i soggetti tenuti al pagamento dell'onorario fossero il lavoratore e il datore di lavoro, che fosse irrilevante l'asserita carenza di poteri dell'amministratore che aveva irrogato la sanzione e che l'attore non avesse previamente attivato il procedimento di liquidazione ex art. 814 c.p.c. L'appellante aveva anche contestato la mancata autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo indicato come unico responsabile, sostenendo l'operatività dell'estensione automatica della domanda; la Corte d'appello aveva però ritenuto la questione inammissibile. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: con il primo ha censurato l'irrilevanza della mancanza di mandato assembleare dell'amministratore; con il secondo ha contestato la declaratoria di inammissibilità/inesperibilità dell'azione ordinaria per difetto di preventiva attivazione del procedimento ex art. 814 c.p.c.; con il terzo, quarto e quinto ha contestato il diniego di chiamata del terzo e il mancato riconoscimento del principio di estensione automatica della domanda nei confronti del terzo indicato come unico responsabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo ammissibile la proposizione di un ordinario giudizio di cognizione da parte dell'arbitro per la liquidazione del proprio compenso, senza necessità di esperire necessariamente la speciale procedura di cui all'art. 814, comma 2, c.p.c. Ha dichiarato assorbito il primo motivo. Ha rigettato i motivi terzo, quarto e quinto, affermando che il provvedimento del giudice di merito che autorizza o nega la chiamata in causa del terzo, fuori dall'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., è discrezionale e non censurabile in appello né in cassazione; ha inoltre chiarito che il litisconsorzio necessario va verificato in base alla domanda originaria e al momento della vocatio in ius, non in funzione della soluzione di merito prospettata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma per riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 300/1970
richiamato come base del collegio di conciliazione e arbitrato nell'ambito della contestazione disciplinare del lavoratore.
art. 814 c.p.c.
la Corte afferma che la speciale procedura di liquidazione del compenso degli arbitri non è l'unica via esperibile; gli arbitri possono agire anche con ordinario giudizio di cognizione per l'accertamento del diritto al compenso, mentre la procedura speciale presuppone, nel caso di compenso globale, la partecipazione di tutti gli arbitri aventi diritto.
art. 102 c.p.c.
il litisconsorzio necessario deve risultare dal contenuto della domanda proposta dall'attore e non può dipendere dalla soluzione di merito della controversia.
art. 106 c.p.c.
la decisione del giudice di merito di autorizzare o negare la chiamata del terzo è, fuori dall'ipotesi di litisconsorzio necessario, discrezionale e non sindacabile in cassazione.
art. 269, terzo comma, c.p.c.
viene richiamato per affermare che anche l'attore può chiedere di chiamare il terzo se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, ma la relativa decisione resta discrezionale.
art. 382 terzo comma, c.p.c.
richiamato dalla giurisprudenza citata in tema di nullità del procedimento speciale di liquidazione svoltosi senza tutti gli arbitri aventi diritto.
Massime di principio
- L'arbitro che agisca per ottenere il compenso non è necessariamente vincolato alla procedura speciale di liquidazione davanti al presidente del tribunale prevista dall'art. 814, comma 2, c.p.c., potendo far valere il proprio diritto anche con ordinario giudizio di cognizione.
- La procedura speciale di liquidazione del compenso arbitrale presuppone che la richiesta provenga da tutti gli arbitri aventi diritto alla liquidazione globale; in difetto, il singolo arbitro può azionare autonomamente la propria pretesa in sede ordinaria.
- Il litisconsorzio necessario va individuato sulla base della domanda introduttiva e del momento della vocatio in ius, non in funzione della possibile soluzione di merito della controversia.
- Fuori dai casi di litisconsorzio necessario, l'autorizzazione o il diniego alla chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c. rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in appello e in cassazione.
- L'eventuale estensione automatica della domanda al terzo chiamato non trasforma, di per sé, la fattispecie in un litisconsorzio necessario.
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