Cassazione Penale, Sentenza n. 14718/2024 del 10/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rimessione ex art. 45 c.p.p. per trasferimento del procedimento n. 20876/2023 RG Gip e di tutti quelli pendenti presso il Tribunale di Napoli, deducendo fatti di corruzione e omissione di atti d'ufficio a carico di giudici, pubblici ministeri e personale di cancelleria e lamentando inoltre una campagna di stampa avversa ritenuta idonea ad influenzare il giudizio nel procedimento in corso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per assoluta genericità. La Corte ha ritenuto che le allegazioni generiche dedotte dal ricorrente non dimostrano le gravi situazioni locali richieste per giustificare la deroga al principio del giudice naturale. È stato richiamato che la rimessione è uno strumento eccezionale, riservato a situazioni concrete, attuali e non opinabili che possano pregiudicare oggettivamente l'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario. Si è richiamata ampia giurisprudenza e la giurisprudenza costituzionale sul tema. Il provvedimento del Gip che aveva sospeso il procedimento ai sensi dell'art. 47 c.p.p. è stato superato dalla declaratoria di inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 45 cod. proc. pen.
La rimessione per legittimo sospetto ha carattere eccezionale: può disporsi solo se ricorrono gravi situazioni locali che oggettivamente e concretamente pregiudicano l'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario; non è applicabile per mere affermazioni generiche o opinabili.
art. 47 cod. proc. pen.
Consente la sospensione del procedimento da parte del giudice di primo grado in presenza di determinate condizioni; nel caso di specie il Gip aveva sospeso il processo, ma ciò non ha impedito alla Corte di dichiarare inammissibile l'istanza di rimessione.
art. 25 Cost.
art. 25, comma primo, Cost.
Principio del giudice naturale precostituito per legge: la rimessione costituisce una deroga a tale principio e pertanto va interpretata restrittivamente e subordinata a presupposti concreti.
Cass. Sez. 1, n. 5723 del 1994
Cass. Sez. 1, n. 5723 del 1994
Richiamata come giurisprudenza che riconosce la rimessione quale presidio a tutela della terzietà del giudice e della libertà di determinazione delle parti.
Cass. Sez. 1, n. 926 del 1990 e n. 3402 del 1994
Cass. Sez. 1, n. 926 del 1990; Cass. Sez. 1, n. 3402 del 1994
Richiamate in tema di inviolabilità del diritto di difesa e garanzie connesse al giudice naturale.
Cass. Sez. U, n. 13687 del 2003
Cass. Sez. U, n. 13687 del 2003
Chiara indicazione che la rilevanza del legittimo sospetto ai fini della translatio iudicii è subordinata a fatti gravi e locali idonei a pregiudicare oggettivamente l'imparzialità; esclude la mera discrezionalità nel trasferimento.
Corte costituzionale, sent. n. 106/2006
Corte cost., sent. n. 106 del 2006
Sottolinea la peculiarità del processo penale e giustifica la non estensibilità della rimessione alle altre sedi; ribadisce come la rimessione tuteli il giusto processo quando fattori esterni rendono impossibile la celebrazione di un processo imparziale nel luogo originario.
Cass. Sez. 1, n. 52976 del 2014 e n. 5682 del 1997
Cass. Sez. 1, n. 52976 del 2014; Cass. Sez. 1, n. 5682 del 1997
Ulteriori richiami giurisprudenziali che evidenziano come la rimessione richieda la prova di un rischio concreto ed effettivo di inquinamento del giudizio da fattori esterni e che possono giustificare lo spostamento del processo.
Massime di principio
- La rimessione del processo per legittimo sospetto è un rimedio eccezionale: serve dimostrare fatti concreti, attuali e non opinabili che pregiudichino l'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario, non semplici sospetti o denunce generiche.
- Le campagne di stampa o l'opinione pubblica, da sole, raramente giustificano la rimessione salvo che non sia provato un effetto concreto e misurabile sulla possibilità di celebrare un giusto processo nella sede originaria.
- Gli atti e i comportamenti del singolo giudice o del pubblico ministero possono rilevare ai fini della rimessione solo se segnalano una situazione locale grave che incida sull'imparzialità dell'intero ufficio; per contestare il comportamento di un singolo giudice esistono strumenti diversi (astensione, ricusazione, incompatibilità).
- L'onere probatorio grava sul ricorrente: è necessario fornire elementi specifici e documentati che dimostrino il rischio concreto di inquinamento del processo, e non semplici affermazioni accusatorie generiche.
- La pronuncia di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e sanzioni economiche quando l'istanza sia manifestamente infondata e generica.
- La sospensione provvisoria del procedimento da parte del giudice di primo grado non preclude che la Corte dichiari inammissibile la rimessione qualora manchino i presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.
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