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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14718/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di rimessione ex art. 45 c.p.p. per trasferimento del procedimento n. 20876/2023 RG Gip e di tutti quelli pendenti presso il Tribunale di Napoli, deducendo fatti di corruzione e omissione di atti d'ufficio a carico di giudici, pubblici ministeri e personale di cancelleria e lamentando inoltre una campagna di stampa avversa ritenuta idonea ad influenzare il giudizio nel procedimento in corso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per assoluta genericità. La Corte ha ritenuto che le allegazioni generiche dedotte dal ricorrente non dimostrano le gravi situazioni locali richieste per giustificare la deroga al principio del giudice naturale. È stato richiamato che la rimessione è uno strumento eccezionale, riservato a situazioni concrete, attuali e non opinabili che possano pregiudicare oggettivamente l'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario. Si è richiamata ampia giurisprudenza e la giurisprudenza costituzionale sul tema. Il provvedimento del Gip che aveva sospeso il procedimento ai sensi dell'art. 47 c.p.p. è stato superato dalla declaratoria di inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 45 cod. proc. pen.

    La rimessione per legittimo sospetto ha carattere eccezionale: può disporsi solo se ricorrono gravi situazioni locali che oggettivamente e concretamente pregiudicano l'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario; non è applicabile per mere affermazioni generiche o opinabili.

  • art. 47 cod. proc. pen.

    Consente la sospensione del procedimento da parte del giudice di primo grado in presenza di determinate condizioni; nel caso di specie il Gip aveva sospeso il processo, ma ciò non ha impedito alla Corte di dichiarare inammissibile l'istanza di rimessione.

  • art. 25 Cost.

    art. 25, comma primo, Cost.

    Principio del giudice naturale precostituito per legge: la rimessione costituisce una deroga a tale principio e pertanto va interpretata restrittivamente e subordinata a presupposti concreti.

  • Cass. Sez. 1, n. 5723 del 1994

    Cass. Sez. 1, n. 5723 del 1994

    Richiamata come giurisprudenza che riconosce la rimessione quale presidio a tutela della terzietà del giudice e della libertà di determinazione delle parti.

  • Cass. Sez. 1, n. 926 del 1990 e n. 3402 del 1994

    Cass. Sez. 1, n. 926 del 1990; Cass. Sez. 1, n. 3402 del 1994

    Richiamate in tema di inviolabilità del diritto di difesa e garanzie connesse al giudice naturale.

  • Cass. Sez. U, n. 13687 del 2003

    Cass. Sez. U, n. 13687 del 2003

    Chiara indicazione che la rilevanza del legittimo sospetto ai fini della translatio iudicii è subordinata a fatti gravi e locali idonei a pregiudicare oggettivamente l'imparzialità; esclude la mera discrezionalità nel trasferimento.

  • Corte costituzionale, sent. n. 106/2006

    Corte cost., sent. n. 106 del 2006

    Sottolinea la peculiarità del processo penale e giustifica la non estensibilità della rimessione alle altre sedi; ribadisce come la rimessione tuteli il giusto processo quando fattori esterni rendono impossibile la celebrazione di un processo imparziale nel luogo originario.

  • Cass. Sez. 1, n. 52976 del 2014 e n. 5682 del 1997

    Cass. Sez. 1, n. 52976 del 2014; Cass. Sez. 1, n. 5682 del 1997

    Ulteriori richiami giurisprudenziali che evidenziano come la rimessione richieda la prova di un rischio concreto ed effettivo di inquinamento del giudizio da fattori esterni e che possono giustificare lo spostamento del processo.

Massime di principio

  • La rimessione del processo per legittimo sospetto è un rimedio eccezionale: serve dimostrare fatti concreti, attuali e non opinabili che pregiudichino l'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario, non semplici sospetti o denunce generiche.
  • Le campagne di stampa o l'opinione pubblica, da sole, raramente giustificano la rimessione salvo che non sia provato un effetto concreto e misurabile sulla possibilità di celebrare un giusto processo nella sede originaria.
  • Gli atti e i comportamenti del singolo giudice o del pubblico ministero possono rilevare ai fini della rimessione solo se segnalano una situazione locale grave che incida sull'imparzialità dell'intero ufficio; per contestare il comportamento di un singolo giudice esistono strumenti diversi (astensione, ricusazione, incompatibilità).
  • L'onere probatorio grava sul ricorrente: è necessario fornire elementi specifici e documentati che dimostrino il rischio concreto di inquinamento del processo, e non semplici affermazioni accusatorie generiche.
  • La pronuncia di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e sanzioni economiche quando l'istanza sia manifestamente infondata e generica.
  • La sospensione provvisoria del procedimento da parte del giudice di primo grado non preclude che la Corte dichiari inammissibile la rimessione qualora manchino i presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.

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