Cassazione Penale, Sentenza n. 3325/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 20/03/2023 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra: 1) reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) commessi dal 2009 a Rosarno e territori limitrofi e Granarolo dell'Emilia; 2) reati di falsità ideologica e materiale (artt. 479, 477, 482 c.p.) commessi il 26/08/2011 a Rosarno. Il ricorrente sosteneva la sussistenza del medesimo disegno criminoso in ragione della prossimità temporale e della finalizzazione mafiosa dei reati di falso, nonché un elemento di novità rappresentato dal riconoscimento, in favore del coimputato Bellocco Antonio, del vincolo di continuazione tra i medesimi reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile il principio di preclusione derivante dal divieto del ne bis in idem e la regola di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p. (inammissibilità delle richieste che siano mera riproposizione di istanze già rigettate senza elementi di novità). Ha confermato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente valutato l'assenza di elementi nuovi idonei a provare il medesimo disegno criminoso e che, con motivazione non apodittica, aveva escluso la continuazione tra il reato associativo e i reati di falso perché tali reati non erano programmabili sin dal momento costitutivo del sodalizio (richiamando la giurisprudenza che richiede che i reati fine siano concepiti nelle linee essenziali al momento della costituzione dell'associazione). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma sulla disciplina della continuazione e sull'istanza di applicazione della continuazione nel procedimento esecutivo; utilizzata come titolo dell'istanza che il ricorrente aveva proposto per unificare le esecuzioni
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Richiama la regola di inammissibilità per le richieste che costituiscano mera riproposizione basata sui "medesimi elementi" di istanze già rigettate; la Corte l'ha invocata per declarare inammissibile il ricorso privo di elementi di novità
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Parametro normativo relativo all'unicità del disegno criminoso e alla determinazione delle pene; la Corte lo interpreta richiedendo che per riconoscere la continuazione tra associazione e reati fine questi ultimi debbano essere programmati nelle linee essenziali sin dal momento costitutivo dell'associazione
art. 416-bis cod. pen.
Definizione del delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte valuta la relazione tra l'associazione mafiosa e i reati di falso, ritenendo che la semplice appartenenza o attività del sodalizio non sia sufficiente a stabilire la continuazione se i reati fine non erano programmabili ab origine
art. 28 cod. proc. pen.
Richiamato per collocare il principio del ne bis in idem nel più ampio quadro procedurale (conflitti di competenza), a sostegno dell'idea che il diritto processuale contempli preclusioni
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato come manifestazione del divieto del secondo giudizio; citato a titolo di principio in tema di preclusione
art. 669 cod. proc. pen.
Richiamato come disciplina concernente la pluralità di sentenze per il medesimo fatto, a sostegno del principio ne bis in idem
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
art. 132 e art. 133 cod. pen.
Norme sul cumulo e determinazione della pena, richiamate dal ricorrente nella censura ma interpretate dalla Corte nel quadro del principio della continuità e della necessita' di un medesimo disegno criminoso
Massime di principio
- Una richiesta di applicazione della continuazione nel procedimento di esecuzione è inammissibile se è mera riproposizione di istanze già decise e non contiene elementi di novità idonei a modificare la valutazione della precedente ordinanza.
- Per riconoscere la continuazione tra un'associazione di tipo mafioso e reati "fine" è necessario che i reati fine fossero programmati, almeno nelle loro linee essenziali, sin dal momento costituitivo del sodalizio; eventi futuri, contingenti o non prevedibili non possono conferire di per sé il vincolo della continuazione.
- La mera vicinanza temporale o il fatto che un coimputato abbia ottenuto il riconoscimento della continuazione non trasferiscono automaticamente il medesimo esito al soggetto che non ha avuto analogo riconoscimento; l'onere probatorio spetta a chi chiede la riconsiderazione.
- Il giudice dell'esecuzione può legittimamente richiamare e conformarsi a una precedente ordinanza precedentemente motivata quando non emergano nuovi elementi rilevanti; in tal caso la critica deve mirare a illustrare le novità concrete rispetto al precedente esame.
- Il principio del ne bis in idem e le norme processuali connesse (es. art. 666 c.p.p.) operano anche nella fase esecutiva e costituiscono limite alla riapertura di valutazioni già compiute in assenza di novità probatorie significative.
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