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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18927/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino deducendo, con un unico motivo, la nullità della decisione per asserita inosservanza dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non specificava quali elementi concreti della motivazione della sentenza impugnata fossero erronei o censurabili. In particolare, la censura non consentiva di comprendere i rilievi mossi né di permettere al giudice dell'impugnazione un effettivo sindacato sulla decisione, risultando inoltre priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione di una violazione dell'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità deve essere sorretta da censure specifiche e puntuali sulla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico gli elementi posti a fondamento della censura; in difetto di specificità e determinatezza il ricorso è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, determinato e autosufficiente quanto ai profili della sentenza contestati; una doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La censura che deduce la violazione dell'art. 129 c.p.p. non può limitarsi ad affermazioni apodittiche, ma deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e indicare gli elementi concreti che imporrebbero una diversa declaratoria.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e il ricorso non individua in modo puntuale i passaggi censurati, la Corte di cassazione non può esercitare il sindacato richiesto e deve dichiarare l'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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