Sentenza n. 191/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 817/2024 emessa dal Tribunale di Modena in data 7.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 817/2024 del Tribunale di Modena, relativa al pagamento dovuto al ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 817/2024 del Tribunale di Modena, passata in giudicato il 3 marzo 2025 e notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha effettuato il pagamento dovuto. Il ricorrente ha quindi rappresentato l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, insistendo tuttavia per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. La cessazione è stata pronunciata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha comunque condannato il Ministero, secondo la regola della soccombenza virtuale e causale, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi 600 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se effettivamente versato, con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
È la disposizione processuale posta a fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente è stata pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La soddisfazione sopravvenuta della pretesa non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, che possono essere poste a suo carico secondo la regola della soccombenza e in ragione del fatto che l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
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