Cassazione Penale, Sentenza n. 23205/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, tramite opposizione ex art. 667 c.p.p., del diniego della concessione della misura alternativa alla detenzione (detenzione domiciliare per ragioni di salute). I difensori hanno sostenuto che il provvedimento di rigetto non è un atto provvisorio e deve essere impugnabile autonomamente; hanno dedotto violazione di legge, richiamando la possibilità di opporsi al rigetto adottato de plano e i limiti del reclamo previsti dall'art. 70 ord. pen.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza volto a decidere in via provvisoria sulla richiesta di misura alternativa abbia natura interlocutoria/non definitiva e quindi non sia impugnabile con l'opposizione ex art. 667 c.p.p. Ha richiamato precedente giurisprudenza consolidata secondo cui il rigetto di una richiesta di applicazione provvisoria della misura alternativa costituisce atto meramente interlocutorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 667 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'opposizione agli atti del magistrato di sorveglianza; la Corte interpreta che tale rimedio non è esperibile quando il provvedimento impugnato abbia natura provvisoria/interlocutoria.
art. 69, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro della competenza del Tribunale a decidere in via definitiva sulle domande di misura alternativa; delimita i casi in cui il reclamo avanti al Tribunale è previsto.
art. 70 ord. pen.
Richiama i limiti del reclamo dinanzi al Tribunale e viene utilizzato per sostenere che il reclamo non sostituisce l'opposizione avverso provvedimenti provvisori del magistrato di sorveglianza.
Cass. Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018 (Rv. 273145)
Giurisprudenza citata a sostegno del principio che il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare è atto meramente interlocutorio e non impugnabile.
Cass. Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014 (Rv. 261889)
Precedente che afferma l'inappellabilità del provvedimento di rigetto della sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena per infermità fisica, come atto interinale.
Cass. Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007 (Rv. 236879)
Ulteriore precedente consolidato richiamato a conferma del carattere interlocutorio dei provvedimenti provvisori del magistrato di sorveglianza.
Massime di principio
- I provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza adottati in via provvisoria (sia di rigetto sia di accoglimento) hanno natura interlocutoria e, in linea di massima, non sono impugnabili con l'opposizione ex art. 667 c.p.p.
- L'opposizione ex art. 667 c.p.p. è esperibile solo rispetto ad atti del magistrato che siano idonei a produrre effetti definitivi o che la legge qualifichi come impugnabili; quando la materia attiene a decisioni provvisorie sulla misura alternativa la competenza a decidere definitivamente è del Tribunale.
- In situazioni analoghe l'atto difensivo dovrebbe valutare la possibilità di sollevare questioni al Tribunale nei limiti previsti dalla normativa sull'ordinamento penitenziario o attendere la decisione definitiva, evitando rimedi processuali che possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e ammende.
- È utile documentare chiaramente la natura definitiva o provvisoria del provvedimento impugnato e, se possibile, chiedere l'acquisizione o la trasmissione degli atti al Tribunale quando si ritiene che sia richiesta una decisione definitiva.
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata sul punto: difendere la posizione del detenuto richiede spesso strategie alternative (es. nuova istanza al Tribunale competente o ricorso nelle forme e nei tempi appropriati) piuttosto che opposizioni contro provvedimenti provvisori.
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