Sentenza n. 410/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 704/2024 in data 10 settembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 704/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 704/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per tre anni scolastici, per l’importo di 500 euro annui, ed era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza in data 16 febbraio 2025 e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma del 27 maggio 2025. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’omesso adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, calcolati dalla notificazione della sentenza del TAR fino all’adempimento spontaneo tardivo oppure, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 700 euro oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per provvedere, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie, compresa la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Legittima la condanna dell’Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ne ha rilevato l’inutile decorso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall’Amministrazione obbligata, purché il giudicato e l’inadempimento risultino documentati e l’Amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento.
- Quando il giudicato è stato notificato a un’Amministrazione dello Stato, l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce presupposto per l’esperimento dell’azione esecutiva davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva del commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 1663/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 124/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 125/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 126/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 127/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 128/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →