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Sentenza

Sentenza n. 67/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 1702 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1446/2024 pubblicata il 29/05/2024, notificata in forma esecutiva in data 12/06/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di STAGNO VALERIO dell'importo di €. 1.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento agli aa. ss. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 1749 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Novara, Sezione Lavoro, n. 50/2025 pubblicata il 18/02/2025, notificata in forma esecutiva in data 21/02/2025, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Damiano Nicoletta dell'importo di €. 2.500,00, Volpe Laura dell'importo di €. 1.000,00, Panico Guercia Rosanna dell'importo di €. 2.000,00 e Brasca Silvia dell'importo di €. 2.500,00.

Giustizia amministrativa202501749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze del Tribunale ordinario, Sezioni lavoro, che avevano liquidato somme dovute a titolo di beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Con due ricorsi riuniti, i ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza a giudicati formatisi su sentenze del Tribunale ordinario di Torino e del Tribunale ordinario di Novara, entrambe rese in materia di Carta elettronica del docente. Le sentenze erano state rilasciate in copia conforme ai fini esecutivi, notificate tramite PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale e risultavano passate in giudicato. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo il pagamento delle somme liquidate dai giudici ordinari, oltre agli accessori eventualmente dovuti. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione dei giudicati.

La decisione

Il TAR ha accolto entrambe le domande di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: i titoli giudiziali erano esecutivi e passati in giudicato, erano stati ritualmente notificati e, alla data dei ricorsi, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di eseguire le sentenze e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute: la penalità decorre dalla notificazione della sentenza e cessa con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, alle spese di lite liquidate in 800 euro oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, al comma 4, lettera e), la penalità di mora.

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare una somma dovuta per ogni ulteriore violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità decorre dalla notificazione della sentenza all'amministrazione inadempiente e cessa con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, con il momento dal quale diviene efficace la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per proporre l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 475 c.p.c.

    copia attestata conforme all'originale ai fini di cui all'art. 475 c.p.c.

    Il titolo giudiziale azionato deve essere prodotto in copia attestata conforme all'originale ai fini esecutivi.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un giudicato esecutivo, la sua rituale notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti della pubblica amministrazione, purché l'inadempimento non sia contestato o risulti comunque accertato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, fissando per quest'ultimo un termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere quantificata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato; essa decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo o con l'efficacia della nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
  • La riunione di ricorsi aventi identità di motivazione e dispositivo, disposta per ragioni organizzative e di celerità, non altera l'autonomia delle decisioni né incide sulla distinta liquidazione delle spese relativa a ciascun ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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