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Sentenza

Sentenza n. 385/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02614/2023, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - dell'ordinanza n. 137 del 29/04/2021 notificata nelle date del 4,5 e 11 maggio 2021 con cui il Dirigente della Direzione 1- Sviluppo Economico e Territoriale del Comune di Alcamo ha ordinato agli odierni ricorrenti di demolire entro e non oltre 90 gg dalla notifica le opere abusivamente realizzate consistenti nell'intero terzo piano destinato a civile abitazione di mq 105 circa con balconi a giro, sito in Alcamo Via Monte Bonifato n. 22, F. 54 part. 39/4; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202400253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, che aveva annullato l’ordinanza di demolizione ma respinto la censura sulla parziale preesistenza del terzo piano, nonché nota comunale resa nel giudizio di primo grado in ordine all’acquisizione al patrimonio comunale e alla non fiscalizzabilità dell’abuso

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari avevano impugnato l’ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione dell’intero terzo piano di un fabbricato. In primo grado avevano dedotto, tra l’altro, che il terzo piano comprendesse un corpo centrale preesistente alla necessità del titolo edilizio e successivi ampliamenti; che la demolizione avrebbe inciso sul quarto piano, interessato da una domanda di condono edilizio ancora pendente; nonché difetto di motivazione, lesione dell’affidamento, sproporzionalità e violazione delle garanzie a tutela della proprietà. Il TAR aveva annullato l’ordinanza perché la demolizione del terzo piano avrebbe compromesso il mantenimento del quarto piano, ma aveva respinto la censura relativa alla parziale preesistenza del terzo piano. L’appellante ha contestato tale statuizione, sostenendo che, una volta accolta la censura sufficiente a determinare l’annullamento, il TAR avrebbe dovuto dichiarare assorbito il motivo sulla preesistenza, senza formulare un accertamento sfavorevole potenzialmente conformativo per la riedizione del potere. In subordine ha contestato la valutazione dei verbali comunali del 1980. Ha inoltre riproposto le doglianze contro la nota comunale depositata in esecuzione di un’ordinanza istruttoria, nella parte relativa alla prospettata acquisizione del terzo piano e alla non fiscalizzabilità dell’abuso.

La decisione

L’appello è stato accolto nei limiti indicati. Il CGARS ha rilevato che il capo della sentenza di primo grado relativo all’annullamento dell’ordinanza di demolizione non era stato impugnato dal Comune ed era quindi estraneo al devolutum. Ha ritenuto sussistente l’interesse dell’appellante a impugnare il distinto capo motivazionale sfavorevole, poiché conteneva il rigetto espresso di una censura e un accertamento suscettibile di incidere sulla futura riedizione del potere amministrativo. Il primo motivo d’appello è stato accolto: il TAR, dopo aver accolto la censura relativa all’interferenza tra demolizione del terzo piano e procedimento di condono del quarto piano, avrebbe dovuto dichiarare assorbita la questione sulla parziale preesistenza del terzo piano. Tale questione non era necessaria per definire il giudizio, aveva contenuto tecnico-fattuale e avrebbe dovuto restare impregiudicata. Il motivo subordinato, concernente il merito della valutazione dei verbali del 1980, è stato dichiarato assorbito; il CGARS non ha quindi accertato né la legittimità edilizia del corpo centrale né l’epoca effettiva di realizzazione delle diverse porzioni. È stata invece dichiarata inammissibile, per difetto di autonoma lesività, la censura contro la nota comunale: essa costituiva una comunicazione difensiva e istruttoria resa nel processo, non un autonomo provvedimento di acquisizione o di sanzione né una definitiva determinazione sulla fiscalizzazione. Le affermazioni contenute nella nota non possono comunque assumere valore conformativo o produrre automaticamente effetti acquisitivi o sanzionatori. Ogni futura determinazione comunale dovrà essere adottata con autonomo provvedimento, previa compiuta istruttoria e nel rispetto del contraddittorio, tenendo conto dei capi non più controversi della sentenza di primo grado e della presente decisione. Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite; confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione mediante separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La disciplina dell’ordine di demolizione e delle conseguenze dell’inottemperanza è richiamata in relazione alle prospettate acquisizione al patrimonio comunale e fiscalizzazione dell’abuso, ma la decisione non definisce nel merito tali presupposti.

  • legge n. 47 del 1985

    È richiamata quale base normativa della domanda di condono edilizio relativa al quarto piano; la pendenza di tale procedimento rileva perché la demolizione del terzo piano avrebbe potuto vanificare la conservazione del piano soprastante.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per la conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per la liquidazione del compenso al difensore mediante separato decreto.

Massime di principio

  • Quando una censura è sufficiente a determinare l’annullamento dell’atto impugnato, il giudice amministrativo deve dichiarare assorbite le ulteriori censure se il loro esame non è necessario alla definizione della controversia e potrebbe introdurre accertamenti sfavorevoli o condizionare la successiva riedizione del potere.
  • La parte formalmente vittoriosa conserva interesse a impugnare un capo motivazionale autonomo che abbia respinto espressamente una censura e contenga un accertamento sfavorevole suscettibile di assumere rilievo conformativo nella futura attività amministrativa.
  • L’assorbimento non consente al giudice di definire positivamente o negativamente questioni tecnico-fattuali non indispensabili alla decisione; tali questioni devono restare impregiudicate e possono essere riesaminate dall’amministrazione solo mediante una nuova e compiuta istruttoria.
  • Una nota depositata dall’amministrazione in giudizio in risposta a un ordine istruttorio, avente funzione meramente conoscitiva, difensiva o descrittiva, non è autonomamente impugnabile se non definisce con efficacia esterna la posizione sostanziale del privato e non dispone formalmente acquisizioni o sanzioni.
  • Le affermazioni contenute in una nota difensiva o istruttoria resa nel processo non possono costituire da sole il fondamento di effetti acquisitivi o sanzionatori automatici né vincolare la futura attività amministrativa, che deve essere esercitata con autonomo provvedimento, adeguata istruttoria e rispetto del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAppelloLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoDifetto di istruttoria

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