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Sentenza

Sentenza n. 227/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 72/2025 in data 25 febbraio 2025 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202500664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile n. 72/2025 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato, relativa all’attivazione della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 72/2025 del Tribunale di Piacenza, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in motivazione, per l’importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 26 febbraio 2025 ed era passata in giudicato, come comprovato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di Piacenza del 14 novembre 2025. Secondo la ricorrente, il Ministero era rimasto inadempiente nonostante la notificazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero, il decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali e l’omesso adempimento, non contestato dal Ministero rimasto non costituito. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza civile entro 90 giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per l’ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine, il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, con ulteriori 60 giorni per provvedere. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: la somma dovuta è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme risultanti dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza e attribuiscono al giudice il potere di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive pecuniarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stato applicato per riconoscere una somma di denaro dovuta per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dal giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso è stato ritenuto elemento utile a comprovare l’inadempimento ministeriale.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata quale base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui disponibilità era stata riconosciuta dal giudicato civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione anche per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, purché il provvedimento sia passato in giudicato e ne sia comprovata l’inesecuzione.
  • La notificazione del provvedimento giurisdizionale all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono elementi rilevanti per accertare l’inadempimento dell’amministrazione statale all’obbligo di esecuzione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente, funzionario o direttore generale già dipendente dell’amministrazione inadempiente, per l’attività commissariale non deve essere liquidato un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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