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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5161/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per plurimi delitti fiscali commessi come amministratore unico della società "Impero Meccanica srl". Con il primo motivo deduce errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto il dolo specifico sulla sola base della qualità di amministratore e della (asserita) natura di "cartiera" della società, senza accertare l'intento di evasione e non considerando che il ricorrente sarebbe stato un prestanome privo di poteri gestori. Con il secondo motivo censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessivo aumento per continuazione, sostenendo che le condotte criminose risalgono a periodo anteriore alla breve carica amministrativa rivestita dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia contestato specificamente e con argomentazione concreta le motivazioni della Corte d'appello, che aveva ricostruito fattualmente la natura di "cartiera" della società e l'effettiva durata e attività dell'imputato (amministratore e poi liquidatore dal 1/7/2016 almeno fino a maggio 2018). La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione del merito sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena (pena base al minimo edittale e aumenti per continuazione motivati). In applicazione dell'art. 616 c.p.p. e richiamata la sentenza Corte cost. n. 186/2000, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Applicato al delitto per emissione di fattura per operazioni inesistenti finalizzata a consentire l'evasione delle imposte sui redditi e IVA.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Riferito all'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA per gli anni 2015 e 2016 con evasione di imposte oltre la soglia di punibilità.

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Invocato per il reato di occultamento della documentazione contabile, impedendo la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma citata in relazione alle richieste scritte del Pubblico Ministero depositate ai sensi della stessa; in particolare ha regolato la trasmissione delle conclusioni scritte dal PM.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte richiama che il giudizio sulle attenuanti è fatto di merito e richiede motivazione positiva sugli elementi considerati per concederle o negarle.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere del pagamento delle spese e per il versamento a favore della cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, ferma la valutazione che non sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni processuali: la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi per considerare il ricorso proposto con colpa e, nondimeno, confermato l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve criticare specificamente e argomentare la relazione tra i dedotti profili di illegittimità e le motivazioni della decisione impugnata; la mera reiterazione di deduzioni già svolte in appello e respinte non è sufficiente.
  • La Corte di cassazione non rivede i fatti o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito salvo vizi logici o contraddittorietà nella motivazione: per impugnare una valutazione fattuale occorre dimostrare errori di logica o illogicità nelle conclusioni del giudice di merito.
  • Quando si censura il dolo (in reati societari/fiscali) è necessario fornire elementi concreti che contrastino la ricostruzione del giudice di merito (es. prova dell'assenza di poteri gestori, documentazione che dimostri attività reale della società), non semplici contestazioni apodittiche.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono una specifica dimostrazione delle ragioni che le giustificano: la domanda deve indicare elementi concreti per convincere il giudice, altrimenti il diniego è una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se motivato.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di rifondere le spese e il versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, prima di proporre ricorso è opportuno verificarne la specificità e la fondatezza giuridica per evitare sanzioni.

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