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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40406/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza che li ha condannati, a seguito di rito abbreviato, per furto pluriaggravato e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Le censure principali sono: 1) errata determinazione della diminuente prevista per il rito abbreviato rispetto all'applicazione della riduzione "metà" prevista dall'art. 442 c.p.p. (invece della misura di un terzo applicata in primo grado); 2) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (esposizione alla pubblica fede) per il furto di oggetti lasciati nell'autovettura, contestando che la Corte territoriale abbia apoditticamente ritenuto sussistente una situazione di necessità senza verifica dei requisiti oggettivi e delle possibili forme alternative di custodia; 3) vizi di motivazione relativi al rigetto delle attenuanti generiche e alla valutazione della dichiarazione confessoria

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha accolto il primo motivo (rideterminazione della diminuente per il rito abbreviato) nella parte in cui la Corte d'appello, procedendo ad autonoma determinazione della pena, non ha applicato correttamente la diminuzione processuale, e il secondo motivo (aggravante art. 625 n.7 c.p.) perché la Corte territoriale ha riconosciuto la situazione di necessità in modo apodittico senza verificare i requisiti oggettivi e l'esistenza di alternative di custodia. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito. La sentenza impugnata è annullata e rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli

Norme richiamate

  • art. 625 c.p., n. 7

    esposizione alla pubblica fede

    L'aggravante si applica quando il bene sottratto era esposto per consuetudine alla pubblica fede (es. oggetti lasciati in auto in sosta). Non si applica automaticamente se l'esposizione è dovuta a una situazione di necessità: il giudice deve accertare i requisiti oggettivi (difficoltà di asporto, ragioni impellenti o indifferibili, impossibilita' di custodia alternativa) e non limitarsi ad affermazioni generiche

  • art. 442 c.p.p., comma 2

    riduzione della pena nel rito abbreviato

    La norma prevede la diminuzione della pena per il rito abbreviato (recentemente estesa alla misura della meta' per le contravvenzioni). La Corte sottolinea che la maggiore favorevole applicazione introdotta dalla legge del 23/6/2017 puo' non essere fatta valere in cassazione se non richiesta in appello, salvo che l'errore riguardi la determinazione operata dal giudice d'appello stesso quando questi ha ricalcolato la pena

  • art. 707 c.p.

    contravvenzione richiamata nel giudizio

    La norma identifica la contravvenzione contestata nell'originario capo; la pronuncia affronta la corretta applicazione della diminuente processuale al reato-contravvenzione e gli effetti della legge n. 103/2017 sulla misura della riduzione

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    modifica misura della riduzione per il rito abbreviato

    Ha esteso la misura piu' favorevole della diminuzione della pena (per alcune fattispecie, incluse le contravvenzioni) prevedendo la riduzione della meta'. La Corte precisa che la nuova misura e' applicabile retroattivamente ma la sua invocazione in cassazione e' possibile solo se il vizio derivi dalla determinazione compiuta nel giudizio d'appello

Massime di principio

  • L'aggravante per esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.) richiede accertamento concreto: non basta affermare la sussistenza di una situazione di necessità; il giudice deve verificare l'impossibilità oggettiva di portare o custodire diversamente il bene (dimensioni, peso, ragioni impellenti, alternative di custodia)
  • Se il giudice d'appello procede a una autonoma ricalcolazione della pena, l'eventuale mancata o errata applicazione della diminuzione prevista per il rito abbreviato puo' essere fatta valere in cassazione, anche se non era stata chiesta in appello; invece, errori relativi all'applicazione processuale intervenuta in primo grado, non rinnovati in appello, di solito non possono essere dedotti per la prima volta in cassazione
  • Le corti devono motivare puntualmente quando riconoscono circostanze che attenuano o aggravano la responsabilita'; valutazioni apodittiche sullo stato di necessita' o sull'adeguatezza delle misure di custodia sono insufficienti e comportano la riforma della decisione
  • In situazioni analoghe, la difesa dovra' sollecitare in appello l'applicazione delle norme processuali piu' favorevoli (es. nuova misura della riduzione per il rito abbreviato) salvo che l'appello comporti una nuova determinazione della pena; la parte accusatrice/giudice deve documentare elementi concreti quando sostiene l'esistenza di aggravanti fondate su circostanze di fatto

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