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Sentenza

Sentenza del 18/08/2016 n. 4451 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Art. 13 comma 1quater d.P.R. 115/2002 - Applicabilità al processo tributario - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità, nel giudizio tributario di merito davanti alle Commissioni tributarie regionali, della maggiorazione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, consistente nel raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. La sentenza ha ritenuto che tale maggiorazione abbia natura afflittiva e sanzionatoria, non tributaria né risarcitoria, e che non possa essere estesa analogicamente al processo tributario di merito, trattandosi di una disciplina propria del processo civile.

La decisione

La maggiorazione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 è stata ritenuta non applicabile al giudizio tributario davanti alle Commissioni tributarie regionali. L'estensione della disciplina civile al processo tributario è prevista espressamente dall'art. 261 d.P.R. 115/2002 soltanto per il ricorso e il processo davanti alla Corte di cassazione; tale previsione conferma che, in assenza di una norma specifica, la maggiorazione non può essere applicata nei giudizi tributari di merito.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'impugnazione è respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile.

    La disposizione, avendo natura afflittiva-sanzionatoria, non è estensibile analogicamente al processo tributario di merito in assenza di una specifica previsione normativa.

  • Art. 261, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.

    La norma estende espressamente la disciplina civile del Testo unico sulle spese di giustizia al processo tributario davanti alla Corte di cassazione, ma non ai giudizi tributari di merito.

  • Art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione richiama, per il giudizio tributario di cassazione, le norme del codice di procedura civile, confermando la distinzione tra giudizio di legittimità e giudizio tributario di merito.

Massime di principio

  • Le disposizioni che impongono maggiorazioni o conseguenze di natura sanzionatoria non possono essere applicate analogicamente a procedimenti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.
  • Nel processo tributario occorre distinguere tra giudizio di merito davanti alle Corti di giustizia tributaria e giudizio di cassazione: una disciplina civile espressamente applicabile in cassazione non si estende automaticamente ai gradi di merito.
  • In materia tributaria, l'assenza di una norma specifica che preveda il raddoppio del contributo unificato impedisce di applicare tale conseguenza al solo ricorrere dei presupposti previsti per il processo civile.
  • Quando una norma prevede espressamente l'estensione di una disciplina a un determinato grado di giudizio, tale delimitazione può indicare che la stessa disciplina non è applicabile agli altri gradi.

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