Sentenza del 18/08/2016 n. 138 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
DONAZIONE - Trust - Costituzione del vincolo - Momento impositivo - Sussiste - Aliquota - Rapporto tra disponente e beneficiario - Rilevante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale del trust ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, occorre stabilire se l'imposta debba essere applicata al momento della costituzione del vincolo di destinazione oppure soltanto quando i beni vengono trasferiti ai beneficiari finali, nonché quale aliquota debba essere utilizzata. La sentenza afferma che il momento impositivo coincide con la costituzione del vincolo di destinazione. Per individuare l'aliquota, tuttavia, rileva il rapporto tra il disponente e i beneficiari finali del trust.
La decisione
È stato stabilito che l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta già al momento della costituzione del vincolo di destinazione, senza attendere il trasferimento dei beni ai beneficiari finali. L'aliquota deve essere determinata considerando il rapporto tra disponente e beneficiari: nel caso in cui i beneficiari siano il coniuge e i figli del disponente, si applica l'aliquota del 4 per cento prevista dall'art. 2, comma 49, lettera a), del d.l. 262/2006. Non essendo indicati gli esiti formali del ricorso né le parti, il vincitore processuale non può essere identificato con certezza dal testo disponibile.
Norme richiamate
Art. 2, comma 49, lettera a), del decreto-legge n. 262/2006
aliquota del quattro per cento
L'aliquota del 4 per cento si applica quando il rapporto tra disponente e beneficiari finali è quello tra coniugi o tra genitori e figli.
Imposta sulle successioni e donazioni applicabile ai trust
L'imposta si applica al momento della costituzione del vincolo di destinazione, anche se il trasferimento dei beni ai beneficiari finali avviene in un momento successivo.
Massime di principio
- Nei trust, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, il momento impositivo può coincidere con la costituzione del vincolo e non necessariamente con l'effettivo trasferimento finale dei beni.
- La misura dell'aliquota non dipende esclusivamente dalla struttura del trust, ma dal rapporto personale tra il disponente e i beneficiari finali.
- Quando i beneficiari finali sono il coniuge o i figli del disponente, in base al principio affermato, deve essere valutata l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento.
- Per applicare correttamente la disciplina occorre individuare con precisione i beneficiari finali e il loro rapporto con il disponente, anche se il godimento dei beni è differito nel tempo.
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