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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42010/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva confermato il sequestro preventivo diretto fino a euro 83.517.108,4 ritenuto profitto del reato di truffa aggravata (art. 640 c.p.). Il ricorrente deduceva un unico motivo articolato contestando l'assenza del fumus del reato e del periculum in mora rispetto al sequestro sul conto corrente (liquidità sequestrata poco più di 5.000 euro). La difesa sosteneva che: 1) la liquidità non era riconducibile alla truffa ma anche ad utilizzi personali (pagamento utenze); 2) erano state emesse fatture (cinque) a fronte dei bonifici ricevuti dal Consorzio SGAI, documentazione che la Guardia di Finanza non avrebbe valutato; 3) le firme sulle asseverazioni sarebbero non autografe, presumibilmente inserite come file immagine; 4) l'adesione al regime fiscale di vantaggio (art.1 L.244/2007) renderebbe irrilevante la circostanza del pagamento del premio assicurativo da parte del consorzio; 5) mancherebbe il requisito della concretezza e attualità del periculum in mora. La difesa richiedeva la revoca del sequestro e la restituzione della liquidità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus e del periculum: il provvedimento originario descriveva dettagliatamente la condotta del Di Maggio (139 asseverazioni a suo nome), le anomalie riscontrate nelle asseverazioni (mancanza di APE post intervento, irregolarità dei computi metrici, inesattezze sul comune di ubicazione, uso identico di una firma 'prima facie non autografa' inserita con file immagine), l'assenza documentale di fatture agli atti e il rinvenimento di contratti assicurativi con pagamento anomalo del premio da parte del Consorzio. La Corte ha ritenuto legittimo il sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato, richiamando il principio di fungibilità del denaro (Sez. Un. n. 42415/2021) che consente la confisca diretta del profitto comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore anche se non è possibile dimostrare la derivazione diretta di quella specifica somma. Le censure della difesa sono state considerate, in gran parte, una critica del merito delle valutazioni probatorie e non vizi di diritto idonei a rendere ammissibile il ricorso per cassazione; pertanto il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 640, co.1 e co.2 n.1

    Reato di truffa aggravata; il profitto della truffa è stato assunto quale oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta.

  • codice di procedura penale, art. 325, comma 1

    Limita il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo alla violazione di legge e ai vizi gravi della motivazione; pertanto non ammette una rivalutazione ampia dei fatti in sede di legittimità.

  • d. n. 137 del 2020, art. 23, comma ottavo

    Regola la trattazione cartolare del ricorso (a cui è stato sottoposto il procedimento).

  • legge 244/2007, art. 1, co. 96-117

    Regime fiscale di vantaggio (contribuenti minimi/forfettari); citato dalla difesa per argomentare l'irrilevanza del pagamento del premio assicurativo, ma i giudici hanno ritenuto la circostanza comunque significativa nell'ambito delle anomalie contestate.

  • D.L. 34/2020, art. 119, comma 4-ter

    Normativa sul superbonus e sui comuni agevolabili; le asseverazioni risultavano riportare erroneamente l'appartenenza a comuni agevolabili con conseguente aumento degli importi ammessi, elemento ritenuto anomalo dai giudici.

  • Legge 10/1991, art. 28 e D.lgs. 192/2005, art. 8

    Riferimenti agli obblighi di deposito e alle attestazioni (relazione tecnica/APE) la cui assenza o incompletezza nelle asseverazioni è stata valorizzata come anomalia rilevante.

  • Sezioni Unite, sentenza 27 maggio 2021, n. 42415

    Affermato il principio della fungibilità del denaro: la confisca diretta del profitto è ammissibile anche quando la specifica somma sequestrata non può essere dimostrato derivi direttamente dall'illecito, purché sia rinvenuta nel patrimonio dell'autore e rappresenti effettivo accrescimento patrimoniale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo è ammesso solo per vizi di legge o vizi estremi della motivazione: le contestazioni meramente probatorie o di merito sono in genere inammissibili.
  • Perché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta sia legittimo occorre dimostrare fumus del reato e periculum in mora; una motivazione che ricostruisca il ruolo dell'indagato nel meccanismo illecito e evidenzi anomalie documentali e contabili soddisfa in genere la soglia richiesta.
  • La fungibilità del denaro e la giurisprudenza delle Sezioni Unite consentono il sequestro/confisca diretta anche quando non sia possibile collegare puntualmente la singola somma sequestrata alla fonte illecita, se la somma rappresenta un effettivo accrescimento patrimoniale derivante dall'attività criminosa.
  • L'omessa produzione o il mancato tempestivo deposito di documenti chiave (es. fatture, documentazione bancaria, CTU) che possano spiegare la provenienza lecita di somme rende più debole la difesa contro il sequestro; tali elementi devono essere prodotti e documentati in sede cautelare.
  • Non disconoscere formalmente firme sospette (es. firme digitalizzate identiche su più documenti) può essere interpretato come assenza di contestazione e indebolire la tesi difensiva; in casi simili è utile produrre perizie calligrafiche o tecniche documentali tempestivamente.
  • Le censure basate su errori investigativi presunti richiedono di essere dimostrate con elementi probatori specifici; la semplice asserzione di errori senza prova documentale non è sufficiente a invalidare la motivazione cautelare.
  • In procedimenti relativi a benefici fiscali (es. superbonus) le anomalie formali e sostanziali nelle asseverazioni e nei depositi (mancanza di APE, computi metrici incongruenti, protocolli mancanti) hanno elevato rilievo ai fini del fumus.
  • Chi intenda impugnare un sequestro preventivo dovrebbe puntare su vizi formali/di diritto e sulla tempestiva acquisizione e produzione di documentazione idonea a dimostrare la lecita provenienza delle somme; la mera discussione del merito degli elementi probatori è inadeguata in sede di legittimità.

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