Sentenza n. 292/2026 - Napoli, Sezione 2
Per l'annullamento, previa sospensiva: 1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 18h di sostegno nonostante la necessità di 30h settimanali in ragione della frequenza a scuola di 30h settimanali; 2) GLO del 21/10/2025; 3) provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 solo 18 ore di sostegno settimanali inferiori alle 30 necessarie in relazione alla disabilità; 4) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l' anno 2025/2026 per 30 ore; E per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 30 ore di frequenza scolastica anno 2025/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI per l’anno scolastico 2025/2026, verbale GLO e atti di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il PEI nella parte in cui assegnava al minore, affetto da disturbo dello spettro autistico grave e riconosciuto in situazione di handicap grave, soltanto 18 ore settimanali di sostegno rispetto alle 30 ore di frequenza scolastica, chiedendo l’accertamento del diritto alla copertura integrale dell’orario. Sono stati dedotti l’illegittimità della quantificazione delle ore, la violazione della disciplina in materia di inclusione scolastica e sostegno, nonché l’inadeguatezza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il PEI descriveva una grave compromissione dell’autonomia personale, della concentrazione, della strutturazione spaziale e dell’apprendimento, con necessità di supporto continuo; tuttavia, senza adeguata motivazione individualizzata, limitava il sostegno a 18 ore. Il GLO, inoltre, non aveva quantificato le ore per l’anno scolastico in corso, lasciando in bianco il relativo spazio del verbale, mentre la documentazione richiamata dall’amministrazione faceva riferimento erroneamente all’anno successivo. È stata altresì rilevata la mancata prova della tempestiva richiesta di posti di sostegno in deroga all’organico di diritto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata. Ha ritenuto il PEI intrinsecamente illogico e contraddittorio, perché la descrizione delle gravi esigenze del minore e della necessità di supporto continuo non era coerente con l’assegnazione di sole 18 ore, né risultava sorretta da una valida determinazione del GLO per l’anno scolastico interessato. Il diritto al sostegno scolastico, quale strumento di attuazione del diritto fondamentale all’istruzione e all’inclusione, non può essere compresso per carenza di organico o di risorse finanziarie. La necessità di sostegno intensivo non determina automaticamente, in ogni caso, la copertura integrale dell’orario, ma un’eventuale riduzione deve essere sorretta da una motivazione individualizzata, coerente con la documentazione sanitaria, il PEI, l’effettivo utilizzo delle risorse e le esigenze concrete dell’alunno. Nel caso esaminato tale motivazione mancava e l’amministrazione non aveva dimostrato di avere tempestivamente richiesto i posti in deroga necessari. Il giudice ha annullato gli atti nella parte relativa all’assegnazione insufficiente, ha accertato il diritto del minore al sostegno secondo la quantificazione coerente del GLO e del PEI e ha ordinato l’immediata copertura dell’intero orario scolastico, in attesa della rideterminazione amministrativa. Ha imposto l’esecuzione entro quindici giorni, nominando, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato, se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 3 l. 104/1992
«qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo»
La disposizione collega la riduzione dell’autonomia personale e la necessità di assistenza permanente, continuativa e globale alla qualificazione del sostegno come intensivo e alla priorità degli interventi pubblici.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Sono richiamati quale fondamento del diritto all’integrazione scolastica e alle misure di sostegno per l’alunno con disabilità.
art. 7 d.lgs. 66/2017
Il PEI «esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe» ed è elaborato e approvato dal GLO.
Il PEI deve essere fondato sulla valutazione individuale dell’alunno, elaborato dal GLO e motivato quanto alle modalità e alla proposta di quantificazione delle ore di sostegno.
art. 10 d.lgs. 66/2017
Il dirigente scolastico, sulla base del PEI, «invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno»; l’USR assegna le risorse.
La procedura impone alla dirigenza scolastica di rilevare tempestivamente il fabbisogno e richiedere anche i posti in deroga necessari, non potendo la carenza dell’organico ordinario giustificare la riduzione del sostegno.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
È utilizzato per imporre le misure necessarie a rendere effettiva la tutela, mediante l’ordine di immediata assegnazione del sostegno e la rideterminazione del PEI.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio.
art. 3, comma 3, d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62
È richiamato per la nuova disciplina della persona con disabilità avente diritto ai sostegni e della nozione di sostegno intensivo.
decreto interministeriale n. 153/2023
Le Linee guida sul PEI richiedono che la proposta delle ore sia riferita esclusivamente alle esigenze dell’alunno, coerente con la documentazione ufficiale e con l’effettivo impiego delle risorse, e adeguatamente motivata.
art. 40, comma 1, l. 449/1997
Costituisce, insieme alle ulteriori norme richiamate, la base per l’attivazione di posti di sostegno in deroga secondo le effettive esigenze.
art. 1, comma 605, lett. b), l. 296/2006
È richiamato quale fondamento dell’adeguamento dell’organico alle effettive esigenze degli alunni con disabilità.
art. 7, comma 2-bis, d.lgs. 66/2017
Consente l’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto per realizzare le misure previste dal PEI.
Massime di principio
- Il PEI deve contenere una quantificazione delle ore di sostegno elaborata e motivata dal GLO in relazione alle esigenze individuali dell’alunno; la mancata quantificazione o una quantificazione priva di adeguato supporto del GLO rende illegittimo il provvedimento nella parte relativa al sostegno.
- La descrizione nel PEI di una grave compromissione dell’autonomia personale e della necessità di supporto continuo è incompatibile con una riduzione delle ore di sostegno non sorretta da una motivazione individualizzata, coerente con la documentazione sanitaria, gli obiettivi del PEI e l’effettivo utilizzo delle risorse.
- Il diritto alle misure di sostegno scolastico necessarie per garantire l’inclusione dell’alunno con disabilità grave è costituzionalmente garantito e non può essere negato o ridotto per carenze finanziarie, di organico o organizzative dell’amministrazione.
- Quando le esigenze dell’alunno richiedono una copertura superiore a quella assicurabile mediante l’organico ordinario, il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno e richiedere all’ufficio scolastico i posti di sostegno in deroga; la mancata richiesta costituisce illegittimità quando PEI e GLO evidenzino la necessità della copertura integrale.
- La necessità di sostegno intensivo non comporta automaticamente, in ogni caso, un rapporto di sostegno pari a uno a uno per l’intero orario scolastico; tuttavia, ogni copertura inferiore deve essere specificamente e responsabilmente motivata in base alle esigenze concrete dell’alunno, senza poter essere giustificata dalla mera disponibilità dell’organico.
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