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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03891/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per diffamazione aggravata per sopravvenuta prescrizione, confermando però le statuizioni risarcitorie in favore della parte civile. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione delle regole sull'inutilizzabilità della prova, perché il giudice di merito avrebbe utilizzato una copia del documento ritenuto corpo del reato senza acquisirne l'originale; 2) vizi di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, con censura di illogicità e contraddittorietà della motivazione; 3) vizio di motivazione apparente e insufficiente sulla liquidazione del danno morale riconosciuto alla parte civile. La Corte osserva che i primi due motivi, in parte, ripropongono questioni già dedotte in appello e già disattese, senza una critica argomentata specifica, e in parte sono manifestamente infondati: la copia della missiva contenente le espressioni diffamatorie era valutabile dal giudice anche senza l'originale, per il principio di libertà della prova, e la sentenza impugnata aveva motivato in modo adeguato sulla natura diffamatoria e indimostrata di alcune affermazioni contenute nell'esposto, ritenute gravemente accusatorie. Il terzo motivo è ritenuto inammissibile perché mira a una rivalutazione del fatto e del quantum del danno, attività riservata al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata. Ha quindi mantenuto la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato di diffamazione aggravata per prescrizione, nonché le statuizioni civili risarcitorie già confermate in appello. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non ha disposto la rifusione delle spese della parte civile nel presente grado, rilevando che questa si era limitata a depositare conclusioni e nota spese, tardivamente, senza svolgere un'effettiva attività difensiva utile nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Nel giudizio di legittimità camerale non partecipato, la parte civile può avere diritto alla liquidazione delle spese se abbia svolto, tramite memorie scritte, un'attività effettiva e utile a contrastare il ricorso.

  • art. 541, comma 1, cod. proc. pen.

    La rifusione delle spese in favore della parte civile presuppone la valutazione della qualità della sua partecipazione al processo e un effettivo contributo al contraddittorio; non basta il mero deposito di conclusioni e nota spese senza attività difensiva concreta.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione dei fatti o una diversa ricostruzione probatoria rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i motivi che si limitano a riproporre questioni già dedotte in appello, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, sono inammissibili perché solo apparenti.
  • La produzione o valutazione di una copia di un documento può essere sufficiente ai fini probatori quando la conformità all'originale non sia contestata e non vi sia una regola di inutilizzabilità espressa; il principio di libertà della prova consente al giudice di merito di utilizzarla per ricostruire i fatti.
  • La censura sulla motivazione relativa all'elemento soggettivo è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sindacare la quantificazione del danno morale sotto il profilo della mera opportunità della valutazione, se la motivazione del giudice di merito è logicamente e giuridicamente adeguata.
  • La parte civile ottiene la rifusione delle spese nel giudizio di cassazione solo se ha svolto un'attività difensiva effettiva e utile nel contraddittorio; il semplice deposito tardivo di conclusioni e nota spese non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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