Ordinanza n. 10830/2026 - Roma, Sezione 2
per l’ottemperanza e/o l’esecuzione della sentenza n. 22481/2025 del TAR LAZIO – Sede di Roma, Sezione Seconda (RGN 3715/2025);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e comportamenti ritenuti lesivi nell’esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 22481/2025 relativa all’assegnazione di 1000 licenze taxi, inclusa la graduatoria riformulata con delibera del 30 aprile 2026
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l’ottemperanza e/o l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 22481/2025, successivamente integrato con motivi aggiunti, concernente il concorso straordinario bandito da Roma Capitale per l’assegnazione di 1000 licenze taxi. Il Collegio, senza anticipare alcuna valutazione sulla fondatezza delle domande, ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, vincitori e/o idonei, da ultimo riformulata con delibera prot. n. 21368 del 30 aprile 2026, in quanto potenzialmente pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, qualificabili come controinteressati. Considerato l’elevato numero dei destinatari e le prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato la notificazione del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e dell’ordinanza mediante pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, 41, comma 4, e 49, comma 1, c.p.a., attraverso la pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale di Roma Capitale. L’avviso dovrà contenere le indicazioni sull’autorità giudiziaria, il numero di registro generale, le parti, gli atti impugnati, i controinteressati, il testo integrale degli atti processuali e le modalità di consultazione del giudizio. Roma Capitale dovrà predisporre un collegamento denominato “Atti di notifica”, rilasciare alla parte ricorrente un attestato dell’avvenuta notificazione e mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. L’adempimento dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza; la prova dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni. Entrambi i termini sono perentori e il loro mancato rispetto comporta l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La camera di consiglio è stata rinviata al 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, c.p.a.
integrazione del contraddittorio
Il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale che potrebbero essere pregiudicati dall’accoglimento del ricorso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
notificazione a tutti i soggetti controinteressati, nelle forme dei per pubblici proclami
Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta difficoltà prevedibili, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
notificazione del gravame per pubblici proclami
Costituisce la base processuale, richiamata nell’ordinanza, per la notificazione collettiva mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
a pena di improcedibilità del gravame
Il mancato adempimento, entro i termini perentori assegnati, dell’integrazione del contraddittorio e del deposito della relativa prova comporta l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza o di esecuzione relativo a una procedura concorsuale, devono essere chiamati in giudizio tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, quando l’eventuale accoglimento delle domande possa pregiudicarne la posizione.
- L’elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi giustificano l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata.
- L’ordinanza che autorizza la notificazione per pubblici proclami può imporre all’amministrazione la creazione di una sezione o di un collegamento informatico dedicato, la conservazione online degli atti per tutta la durata indicata dal giudice e il rilascio di un attestato dell’avvenuta pubblicazione.
- Il termine assegnato per effettuare la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per depositarne la prova sono perentori; il loro mancato rispetto comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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