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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28131/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso con unico motivo: censura rispetto al capo B) (bancarotta fraudolenta patrimoniale mediante scissione). Si lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 2506, 2506-bis e 2501-ter c.c., vizi motivazionali e mancata assunzione/rinnovazione della deposizione del teste della difesa Serrani Stefano e contestata valutazione della sua inattendibilità. Si deduce che, al momento del progetto di scissione, la ricorrente non rivestiva la carica di amministratore unico e che l'art. 2501-ter non richiederebbe l'indicazione analitica delle immobilizzazioni materiali e dei debiti trasferiti, con la conseguenza che in caso di scissione parziale non proporzionale alcuni attivi rimarrebbero alla scissa mentre i debiti potrebbero rimanere a carico della stessa con responsabilità della beneficiaria nei limiti previsti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza di appello) e valutato come non sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.). Ha ritenuto la doglianza reiterativa e la motivazione della Corte territoriale congrua e priva di vizi macroscopici. Sostanzialmente la scissione parziale non proporzionale del 28/05/2011 che ha trasferito avviamento e immobilizzazioni alla neocostituita BIMBO' s.r.l. (capitale sociale 11.000 euro) lasciando in capo alla MIR s.r.l. le passività è stata ritenuta, alla luce degli indici di fraudolenza e del contesto di crisi, un'operazione distrattiva pregiudizievole per i creditori. La ricorrente, socia e comunque parte del progetto, è stata ritenuta responsabile in concorso per bancarotta fraudolenta patrimoniale; il rigetto del ricorso ha dunque confermato la condanna e la pena come statuita in precedenza.

Norme richiamate

  • art. 2506 cod. civ.

    Norma sul progetto di scissione e sulle tutele dei creditori richiamata per sostenere che le garanzie previste dal codice civile non escludono che una scissione, nei fatti, sia pregiudizievole per i creditori se attuata in modo depauperante.

  • art. 2506-bis cod. civ.

    Richiamato in relazione alle procedure e alle formalità della scissione societaria; la Corte osserva che il rispetto formale non esclude la rilevanza penale se l'operazione è concretamente depauperativa.

  • art. 2501-ter cod. civ.

    Norma sul contenuto del progetto di scissione; la ricorrente sosteneva che non richieda elenchi analitici, ma la Corte rileva che la mancanza di trasparenza sull'allocazione di attività e passività è un elemento valutabile ai fini dell'indice di fraudolenza.

  • art. 2506-quater cod. civ.

    Precisazione della responsabilità della società beneficiaria nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato: la Corte sottolinea che tale responsabilità non sostituisce automaticamente le obbligazioni della società scissa, con conseguente peggioramento della posizione dei creditori.

  • art. 2503 cod. civ.

    Richiamato come norma che riconosce ai creditori la possibilità di opporsi alla scissione; la Corte evidenzia però che in situazioni di crisi la mera previsione formale delle tutele non basta a escludere l'offensività per i creditori.

  • art. 67 Legge Fallimentare (L.F.)

    Norma sulle revocabilità degli atti pregiudizievoli ai creditori: usata a supporto dell'idea che la legge fallimentare preveda strumenti per tutelare i creditori contro atti che alterino la par condicio creditorum.

  • art. 182-bis L.F.

    Richiamato per evidenziare che esistono strumenti concordati di ristrutturazione dei debiti sottoposti a controllo giudiziario e che le operazioni societarie in crisi devono essere comparate con tali 'opportunità' per valutarne la legittimità concreta.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Disposizione che regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ricorda che la decisione discrezionale sulla rinnovazione di prove documentali o testimoniali spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se motivata come in questo caso.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la valutazione delle dichiarazioni rese da persone precedentemente indagate: la Corte ha dato rilievo alla necessità di valutare la credibilità di tale teste con i criteri di legge, rilevando l'inammissibilità del motivo relativo alla mancata rinnovazione.

  • art. 216 e art. 223 L.F.

    Articoli della legge fallimentare relativi ai fatti pregiudizievoli ai creditori e ai soggetti responsabili: richiamati per ricostruire il quadro normativo dei reati fallimentari e il rilievo penale delle operazioni societarie dannose.

Massime di principio

  • Una scissione societaria, pur essendo in astratto lecita, può integrare bancarotta fraudolenta se, nel contesto concreto (situazione debitoria e assetti patrimoniali), risulta depauperativa e pregiudizievole per i creditori.
  • Il rispetto formale delle procedure di scissione (art. 2501-ter e ss.) non esclude la rilevanza penale: il giudice valuta l'effetto reale dell'operazione sul patrimonio e sulla garanzia dei creditori.
  • La responsabilità penale può estendersi a soci e amministratori che hanno concorso o prestato consenso all'operazione distrattiva, anche se non erano amministratori al momento di tutte le fasi, quando emergono indici di fraudolenza e consapevolezza del rischio per i creditori.
  • La prova testimonialmente proposta in primo grado, se non rinnovata in appello per decisione discrezionale del giudice di merito (art. 603 c.p.p.), difficilmente può costituire base di censura in Cassazione; la mancata rinnovazione è valutazione di fatto non sindacabile se adeguatamente motivata.
  • Per valutare il dolo generico nei reati fallimentari occorre cercare indici di fraudolenza: trasferimento delle attività più rilevanti senza i debiti corrispondenti, scarsa consistenza patrimoniale della beneficiaria, reali peggioramenti della posizione dei creditori e atteggiamenti diretti a 'svuotare' la società scissa.
  • I creditori, dopo una scissione che trasferisca patrimonio netto limitato alla beneficiaria, devono prima escutere la società scissa e poi ottenere titolo per agire nei confronti della beneficiaria, con possibile aggravio procedurale e materiale; ciò è indice di peggioramento della loro posizione.

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