Sentenza n. 241/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 20 febbraio 2025, n. 42.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 20 febbraio 2025, n. 42
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, n. 42 del 20 febbraio 2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuna la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico indicato nella pronuncia, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Per una ricorrente erano coinvolti gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 2.500 euro; per l'altra gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Le ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale e hanno chiesto l'adozione delle misure necessarie all'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. In previsione di una ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine successivo di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso inutilmente del termine dilatorio costituisce, insieme all'inottemperanza dell'amministrazione, presupposto per ordinare l'esecuzione del titolo giudiziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell'amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato.
- Quando l'amministrazione non contesta nel merito la pretesa esecutiva e permane l'inottemperanza al titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può imporre l'adozione degli atti materiali e amministrativi necessari a dare piena esecuzione alla pronuncia.
- In caso di ulteriore inottemperanza dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato nell'organo amministrativo competente, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione entro un termine ulteriore.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza anche quando la controversia presenta carattere seriale, salva la liquidazione secondo criteri coerenti con la natura esecutiva del giudizio.
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