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Sentenza

Sentenza n. 1914/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per l’anno scolastico 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto a ottenere la Carta Docente per l’anno scolastico 2020/2021, di importo pari a 500 euro, oltre interessi e rivalutazione, condannando il Ministero all’emissione della carta e all’accredito dell’importo. Il giudicato aveva invece rigettato le domande relative all’anno scolastico 2021/2022. L’amministrazione non ha dato esecuzione spontanea al titolo, nonostante la notifica dello stesso e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi chiesto l’attuazione integrale della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti risultanti dal giudicato e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Palermo, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al pagamento delle somme spettanti secondo il titolo, inclusi interessi e rivalutazione, nonché all’attuazione della Carta Docente nei termini riconosciuti. Per l’eventuale inerzia dell’amministrazione, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico; ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza può comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in 189 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia dell’amministrazione, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie, decorrente dalla notifica del titolo, costituisce nel caso concreto uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione sulla Carta Docente e sulle relative finalità di aggiornamento e formazione, applicata dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente al caso.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applica il principio della soccombenza nella regolazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e l’amministrazione, nonostante la notifica del titolo e l’inutile decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento, non ne abbia dato esecuzione integrale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all’amministrazione di conformarsi puntualmente al dispositivo del titolo, senza estendere l’esecuzione a domande o annualità che il giudicato abbia rigettato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnando un termine ulteriore per l’esecuzione sostitutiva su istanza della parte interessata.
  • Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta quando l’incarico è affidato a un dirigente dell’amministrazione può essere applicata per analogia anche all’ottemperanza relativa a condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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