Cassazione Penale, Ordinanza n. 24784/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Quattro imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, li aveva condannati per furto aggravato di acqua potabile sottratta al Comune. I primi due ricorsi denunciavano, in sintesi, violazione di legge e vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa in appello, mancata motivazione rafforzata in caso di ribaltamento sfavorevole, erronea affermazione della sussistenza dell'aggravante e del dolo, nonché illegittimo diniego delle attenuanti generiche. Gli altri due ricorsi riproponevano le censure sulla rinnovazione istruttoria e contestavano la valutazione delle prove, sostenendo che la Corte d'appello avesse ricostruito i fatti in modo non consentito in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla mancata rinnovazione istruttoria, osservando che il giudizio di appello si è svolto dopo l'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., applicabile anche al giudizio abbreviato non condizionato, e che in ogni caso la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sulla non necessità di nuove prove. Ha ritenuto infondate anche le censure sulla motivazione rafforzata, sull'aggravante connessa all'allaccio abusivo, sul dolo e sulle attenuanti generiche, mentre ha dichiarato non consentite in cassazione le doglianze che miravano a una diversa lettura del compendio probatorio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha escluso la liquidazione delle spese in favore della parte civile, perché la relativa conclusione era tardiva e priva di un effettivo apporto difensivo specifico.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
La regola sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si applica immediatamente anche al giudizio conseguente a rito abbreviato non condizionato, per effetto del principio tempus regit actum, e non impone la nuova escussione della fonte dichiarativa nel caso esaminato.
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
L'aggravante della violenza sulle cose può configurarsi anche quando l'allacciamento abusivo alla rete sia stato materialmente compiuto da un terzo e l'agente si limiti a utilizzare l'allaccio altrui; la circostanza ha natura oggettiva.
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
Nel furto di acqua, come in quello di energia elettrica, l'abusivo utilizzo della rete integra il fatto di sottrazione e può sorreggere l'aggravante connessa alla manomissione o all'allaccio abusivo.
art. 603, comma 3, c.p.p.
L'integrazione officiosa dell'istruttoria è rimedio eccezionale, utilizzabile solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
art. 133 c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato legittimamente anche su un solo elemento negativo, compresi i precedenti penali, in quanto rilevante ai fini della commisurazione della pena.
art. 610 c.p.p.
In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o una rilettura del compendio probatorio diversa da quella operata dai giudici di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello celebrato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, la rinnovazione dell'istruttoria prevista dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. si applica anche al rito abbreviato non condizionato, ma solo nei limiti stabiliti dalla norma e non comporta automaticamente una nuova escussione delle fonti dichiarative.
- L'integrazione probatoria officiosa in appello ha carattere eccezionale e presuppone che il giudice non possa decidere allo stato degli atti; non può essere invocata come automatismo difensivo.
- Nel furto di acqua o di energia, la consumazione può protrarsi nel tempo e l'abusivo utilizzo della res può essere sufficiente a integrare il fatto, senza che sia necessario sorprendere l'agente nel momento della manomissione o dell'allaccio.
- L'aggravante della violenza sulle cose è configurabile anche quando la manomissione materiale dell'impianto sia stata eseguita da un soggetto diverso dall'utilizzatore, se quest'ultimo usa consapevolmente l'allaccio abusivo.
- Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma sufficiente, anche sulla base di un solo dato negativo ritenuto prevalente, inclusi i precedenti penali.
- In cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione del fatto o delle prove; sono deducibili solo vizi logici e giuridici della motivazione, non una diversa ricostruzione del compendio probatorio.
- La parte civile non ottiene la rifusione delle spese se le conclusioni sono tardive o non apportano un concreto contrasto alle censure del ricorso.
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