Cassazione Penale, Sentenza n. 8606/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Pisa (condanna a 3 mesi per violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa, art. 76 d.lgs. 6/9/2011, n.159). Il ricorso sosteneva che il difensore sostituto fosse legittimato a proporre l'appello in vece del difensore di fiducia assente; la Corte di appello aveva ritenuto invece il difensore non legittimato perché nominato solo come sostituto processuale
La decisione
La Corte suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dei requisiti di allegazione imposti dall'art. 581 cod. proc. pen. (testo modificato dal d.lgs. 10/10/2022, n.150). Mancavano la dichiarazione/elezione di domicilio prevista dal comma 1-ter e, poiché l'imputata era stata giudicata in assenza, il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dal comma 1-quater. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma sostanziale che definisce il divieto di ritorno nel comune e le relative conseguenze penali: titolo del reato per cui la ricorrente era stata condannata in primo grado
art. 581 cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. 10/10/2022, n.150)
Dopo la modifica è richiesto, a pena di inammissibilità, l'allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio (comma 1-ter) e, quando l'imputato è stato giudicato in assenza, il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza comprensivo della dichiarazione/elezione di domicilio (comma 1-quater). La mancata produzione di tali elementi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare somme a titolo di ammenda o sanzione in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazioni inammissibili o infondate
Massime di principio
- Dopo le modifiche del 2022 all'art. 581 c.p.p. le impugnazioni devono rispettare rigorosi obblighi formali di allegazione (es. dichiarazione/elezione di domicilio); l'inosservanza è causa automatica di inammissibilità
- La legittimazione del difensore sostituto a proporre impugnazioni può sussistere, ma non esonera dall'osservanza degli specifici requisiti formali introdotti dall'art. 581; l'assenza del difensore titolare non sopperisce ai documenti richiesti
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza è necessario allegare un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente la dichiarazione/elezione di domicilio: senza questo atto l'impugnazione è inammissibile
- La mancata osservanza delle formalità può comportare non solo l'inammissibilità del gravame ma anche la condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende), per cui è essenziale verificare e integrare tutti gli allegati prima del deposito
- Prassi consigliata per casi simili: ottenere e depositare il mandato specifico dopo la sentenza (se imputato assente), provvedere all'elezione/dichiarazione di domicilio dopo la pronuncia impugnata, e indicare esplicitamente nel ricorso la qualità (titolare o sostituto) del difensore e il relativo mandato
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