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Sentenza

Sentenza n. 49/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emesso dallo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Isernia con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta per lavoro subordinato precedentemente rilasciato alla medesima interessata (cod. pratica Prot. P-IS/L/Q/2023/100099).

Giustizia amministrativa202400311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato alla ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, entrata in Italia il 2 settembre 2023 sulla base di un nulla osta richiesto da una società datrice di lavoro, deduceva che la società fosse divenuta irreperibile e non avesse proceduto all'assunzione né alla comunicazione di primo ingresso. Dopo essersi iscritta al centro per l'impiego e avere chiesto un permesso di soggiorno per attesa occupazione, apprendeva da un preavviso di diniego che la Prefettura aveva revocato il nulla osta, con provvedimento mai notificatole personalmente. Deduceva: violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e omesso preavviso; difetto e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 3 l. 241/1990; violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990 per omessa indicazione dell'interesse pubblico prevalente e mancata previsione dell'indennizzo; violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e lesione dell'affidamento per l'asserito superamento del termine ragionevole; violazione dell'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 e della circolare ministeriale del 20 agosto 2007, poiché l'Amministrazione avrebbe dovuto consentirle di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione in ragione della mancata assunzione imputabile al datore di lavoro. La difesa erariale eccepiva inoltre la tardività del ricorso, sostenendo che la revoca fosse stata notificata alla società, ma il Tribunale ha prescisso dall'esame delle questioni in rito ritenendo il ricorso infondato nel merito.

La decisione

Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese. Il Tribunale ha qualificato la revoca come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, e non come revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990 né come annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies. La motivazione dell'atto è stata ritenuta sufficiente: essa indicava gli accertamenti eseguiti dalla competente ITL presso l'Agenzia delle Entrate, il volume d'affari della società per il 2022, pari a euro 8.950, e la sua insufficienza ai fini del rilascio del nulla osta. Le deduzioni della ricorrente sull'esistenza di lavori svolti dalla società nell'ambito del Superbonus sono state considerate generiche e prive di prova documentale, senza contestazione puntuale degli accertamenti né del carattere ostativo del dato economico. Il TAR ha riconosciuto che la comunicazione effettuata all'indirizzo PEC della società non era idonea a garantire alla lavoratrice la partecipazione procedimentale, non essendo riferibile a lei e non essendosi instaurato il rapporto di lavoro; tuttavia ha ritenuto applicabile l'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990, poiché la natura vincolata del potere rendeva palese che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Inoltre, la ricorrente non aveva indicato quali elementi conoscitivi avrebbe potuto introdurre nel procedimento per incidere sulla decisione. Il richiamo all'art. 10-bis è stato ritenuto improprio, trattandosi di una revoca e non del diniego di un'istanza. Infine, la circolare ministeriale sul permesso per attesa occupazione è stata ritenuta applicabile alle ipotesi in cui i requisiti del nulla osta sussistano, ma il contratto non possa essere stipulato per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro. Essa non può invece operare quando il requisito economico-finanziario del datore mancava originariamente, perché ciò consentirebbe di ottenere un titolo di soggiorno in assenza dei presupposti di legge e di eludere il sistema dei flussi programmati.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio deve essere idonea a raggiungere personalmente il soggetto interessato e a garantirne l'effettiva partecipazione; la comunicazione alla sola società datrice non era riferibile alla lavoratrice.

  • art. 8 l. 241/1990

    la comunicazione debba essere “personale”

    La comunicazione di avvio del procedimento deve essere personale nei confronti del destinatario interessato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione riguarda il preavviso di rigetto di un'istanza e non è direttamente riferibile a un procedimento di revoca già adottata.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Non si applica alla revoca del nulla osta qualificata come decadenza o revoca sanzionatoria, fondata sulla mancanza originaria di un requisito vincolante.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non disciplina la fattispecie, poiché la revoca non costituisce annullamento d'ufficio di un provvedimento illegittimo, ma controllo vincolato della permanenza o sussistenza dei requisiti.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La violazione della partecipazione procedimentale non comporta l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro subordinato presuppone il possesso dei requisiti legali, inclusa la capacità economico-finanziaria del datore; la mancanza originaria di tale requisito giustifica la revoca e impedisce il rilascio del permesso per attesa occupazione.

  • art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998

    Il meccanismo di formazione del nulla osta decorso il termine previsto non impedisce i successivi controlli e la revoca quando emerga l'assenza originaria dei requisiti.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Non impone il rilascio del permesso per attesa occupazione quando il nulla osta era originariamente privo dei requisiti necessari.

  • Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione n. 3836 del 20 agosto 2007

    lo straniero che, giunto in Italia con regolare visto di ingresso per lavoro subordinato, rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro, non riesce a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore

    Consente di valutare il permesso per attesa occupazione quando i requisiti del nulla osta sussistono e la mancata formalizzazione dipende da una sopravvenuta indisponibilità del datore, non quando il requisito economico mancava ab origine.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato dello straniero, quando dipende dalla mancanza originaria di un requisito legale del datore di lavoro, costituisce decadenza o revoca sanzionatoria ed espressione di potere vincolato, non revoca discrezionale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse né annullamento d'ufficio; non richiede quindi la dimostrazione di un interesse pubblico prevalente o la corresponsione di un indennizzo ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990.
  • La capacità economico-finanziaria del datore di lavoro è un requisito necessario per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato; il suo difetto originario legittima la revoca del nulla osta anche se il lavoratore straniero è già entrato in Italia.
  • Quando il provvedimento di revoca è vincolato e la mancanza del requisito ostativo è accertata, l'omessa o irregolare comunicazione di avvio non comporta l'annullamento se è palese che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990.
  • Il ricorrente che deduce l'omessa o incompleta comunicazione di avvio deve indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe potuto introdurre nel procedimento e che avrebbero potuto incidere sulla decisione; in mancanza, la censura non conduce all'annullamento dell'atto vincolato.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere valutato quando il lavoratore, entrato regolarmente sulla base di un nulla osta valido, non riesca a formalizzare il rapporto per sopravvenuta indisponibilità del datore; non è invece dovuto quando il requisito legale del datore, quale la capacità economico-finanziaria, mancava originariamente, perché ciò eluderebbe i presupposti del sistema dei flussi programmati.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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