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Parere

Parere n. 1463/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Fabio Morini contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca), l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Bologna, l’Università della Politecnica delle Marche e l’Università degli Studi di Ferrara e nei confronti della signora Tamara Chiusaroli; 1. per l’annullamento: - della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2012/2013, nella quale risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso indicato quale prima opzione e ove esistente, del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso nonché degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non considerano la sua iscrizione; - del D.M. 28 giugno 2012, n. 196, nella parte in cui dispone che "la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano gli studenti comunitari, gli studenti non comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002 citata in premesse e gli studenti non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi" e nella parte in cui consente la formulazione della graduatoria unica esclusivamente in via sperimentale aggregando le sedi per gruppi di tre o quattro Atenei e non anche per tutti gli Atenei italiani insieme, dando vita ad una graduatoria unica secondo le indicazioni del Consiglio di Stato (Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541) o in subordine confermando il previgente regime in attesa della pronuncia della Corte; II. nonché per l'accertamento del suo diritto di essere ammesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l'Ateneo indicato quale prima opzione o in subordine presso le altre opzioni e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all' iscrizione opposta; III. nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione.

Giustizia amministrativa201300497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria unica e degli atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2012/2013, nonché del D.M. 28 giugno 2012, n. 196, con domanda di ammissione e risarcimento del danno.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

Il ricorrente, partecipante alla prova di ammissione per l’a.a. 2012/2013 presso più Atenei, ha contestato la graduatoria e il D.M. 28 giugno 2012, n. 196, deducendo violazione degli artt. 3, 34, 97 e 117 Cost., dell’art. 2, par. 1, del Protocollo addizionale alla CEDU, della legge n. 264/1999 e della legge n. 240/2010, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà. Ha sostenuto che, ove fosse stata adottata una graduatoria nazionale unica, il punteggio conseguito gli avrebbe consentito l’ammissione presso altre sedi. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto all’ammissione, la condanna in forma specifica e, in subordine, il risarcimento dei danni. Nel corso del procedimento è emerso che il ricorrente aveva conseguito, il 17 luglio 2019, la laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, oltre all’abilitazione professionale e alla specializzazione in Radiodiagnostica.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto venuto meno l’interesse alla decisione di merito e ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con assorbimento dell’istanza cautelare. Il conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia ha dimostrato, sia pure a posteriori, il possesso delle capacità e dell’idoneità che la prova di ammissione era diretta a verificare. Inoltre, non è emerso alcun interesse delle amministrazioni resistenti all’invalidazione del percorso accademico successivamente compiuto dal ricorrente. Il parere ha applicato il principio del consolidamento, richiamando precedenti del Consiglio di Stato.

Osservazioni

Sopravvenuto conseguimento della laurea

Il conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia il 17 luglio 2019 ha determinato il consolidamento della situazione sostanziale e ha fatto venir meno l’utilità concreta della decisione sulle contestazioni relative alla prova di ammissione del 2012.

Cessazione della materia del contendere

L’avvenuto completamento degli studi ha dimostrato a posteriori il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova selettiva era finalizzata a verificare; pertanto il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è stata assorbita in conseguenza della definizione del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto in Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • artt. 3, 34, 97 e 117 Cost.

    violazione degli artt. 3, 34, 97 e 117 della Costituzione

    Sono indicate dal ricorrente quali parametri costituzionali asseritamente violati dalla disciplina e dagli atti della procedura di ammissione; il parere non esamina nel merito tali censure per sopravvenuta improcedibilità.

  • art. 2, par. 1, Protocollo addizionale alla CEDU

    violazione dell'art. 2, par. 1, del Protocollo addizionale alla CEDU

    È richiamato dal ricorrente quale parametro a sostegno delle doglianze sulla procedura di accesso agli studi; il parere non affronta la censura nel merito.

  • legge 2 agosto 1999, n. 264

    legge 2 agosto 1999 n. 264

    È richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’accesso programmato ai corsi universitari; il parere non procede alla sua interpretazione sostanziale.

  • legge n. 240/2010

    È indicata dal ricorrente tra le fonti asseritamente violate; il parere non esamina la relativa censura nel merito.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

    È richiamato nella domanda di condanna all’adozione del provvedimento di ammissione; la domanda non è esaminata per la sopravvenuta improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario relativo all’ammissione a un corso universitario a numero programmato, il conseguimento successivo del titolo di laurea corrispondente può determinare la cessazione della materia del contendere quando dimostri, a posteriori, il possesso delle capacità e dell’idoneità che la prova di ammissione era diretta a verificare.
  • Il consolidamento della posizione del ricorrente derivante dal completamento del percorso accademico rende improcedibili le domande rivolte all’annullamento degli atti originari di selezione, qualora non residui un’utilità concreta e attuale della decisione.
  • La sopravvenuta cessazione della materia del contendere assorbe l’esame dell’istanza cautelare proposta nel ricorso straordinario.
  • Ai fini della cessazione della materia del contendere, rileva anche l’assenza di un interesse delle amministrazioni resistenti all’invalidazione del percorso accademico successivamente compiuto dal ricorrente.

Impugnazione della procedura di ammissione a Medicina per l’a.a. 2012/2013

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da uno studente contro il Ministero dell’università e della ricerca e gli Atenei coinvolti nella procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2012/2013. Il ricorrente aveva contestato la graduatoria, gli eventuali decreti di approvazione e gli scorrimenti, nonché il D.M. 28 giugno 2012, n. 196.

Domande e censure del ricorrente

Il ricorrente sosteneva di non essere stato collocato in posizione utile a causa delle illegittimità della procedura selettiva. In particolare, assumeva che il punteggio conseguito, pur non sufficiente per le sedi indicate come preferite, gli avrebbe consentito l’iscrizione presso altri Atenei se fosse stata adottata una graduatoria nazionale unica.

Erano dedotte:

  • la violazione degli artt. 3, 34, 97 e 117 Cost.;
  • la violazione dell’art. 2, par. 1, del Protocollo addizionale alla CEDU;
  • la violazione della legge n. 264/1999 e della legge n. 240/2010;
  • l’eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti provenienti dallo stesso Ateneo.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto all’ammissione presso la sede di prima opzione o presso altre sedi, la condanna in forma specifica e, in subordine, il risarcimento dei danni.

Sviluppo del procedimento

La Sezione aveva adottato due pareri interlocutori, chiedendo al Ministero di trasmettere la relazione istruttoria e di verificare la permanenza dell’interesse del ricorrente alla decisione. Dopo il trasferimento dell’affare alla Sezione Prima, il ricorrente è stato informato della relazione ministeriale ed è stato invitato a manifestare l’eventuale permanenza dell’interesse o la sopravvenienza di cause di improcedibilità.

Il Ministero ha quindi comunicato che il ricorrente aveva conseguito:

  • la laurea in Medicina e chirurgia il 17 luglio 2019 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia;
  • l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo il 31 gennaio 2020;
  • il titolo di specializzazione in Radiodiagnostica il 28 gennaio 2025.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che il conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia abbia determinato il consolidamento della situazione sostanziale del ricorrente. Il completamento del percorso universitario ha infatti dimostrato, sia pure a posteriori, il pieno possesso delle capacità e dell’idoneità che la prova di ammissione era intesa a verificare.

Secondo il parere, non sussisteva inoltre un interesse delle amministrazioni resistenti all’invalidazione del percorso accademico successivamente compiuto. È quindi venuta meno l’utilità concreta della decisione sulle contestazioni rivolte alla procedura selettiva del 2012.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, secondo il principio del cosiddetto consolidamento. L’istanza cautelare è stata assorbita. Le censure relative alla legittimità della graduatoria, del D.M. n. 196/2012 e della procedura di ammissione non sono state esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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