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Sentenza

Sentenza del 23/05/2024 n. 14435 - Corte di Cassazione

Notificazione atti tributari - Variazione domicilio fiscale - Onere comunicazione - Grava sul contribuente - Mancato adempimento - Legittimità della notificazione presso residenza precedente - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della decisione che aveva annullato la cartella di pagamento derivante dalla revoca dell'agevolazione "prima casa" per presunta invalidità della notifica degli avvisi di accertamento, a causa del trasferimento di residenza del contribuente e della contestata opponibilità della variazione del domicilio fiscale all'Amministrazione entro i 30 o 60 giorni previsti dalle norme citate

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza di merito e decidendo nel merito: ha rigettato l'originario ricorso del contribuente. Motivo: la modifica della residenza anagrafica in altro Comune costituisce variazione del domicilio fiscale soggetta all'ultrattività di 60 giorni prevista dall'art. 58 DPR 600/1973; pertanto la notifica effettuata al precedente domicilio è valida (la notificazione è avvenuta il 6/2/2013 mentre il trasferimento era del 2/1/2013). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui grava sul contribuente l'onere di comunicare il domicilio e le sue variazioni all'Ufficio; la disciplina dell'art. 60 (30 giorni) si riferisce alle variazioni dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e non alle variazioni del domicilio fiscale tra Comuni. Sentenza impone al contribuente il pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58

    le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate

    La Corte interpreta l'art. 58 nel senso che il trasferimento di residenza in altro Comune determina una variazione del domicilio fiscale che resta "opponibile" all'Amministrazione per 60 giorni, periodo durante il quale le notifiche al precedente domicilio sono valide.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c)

    Stabilisce il luogo per le notificazioni (il Comune del domicilio fiscale); la Corte richiama che la notifica deve seguire il criterio del domicilio fiscale e può avvalersi delle modalità previste dall'art. 60.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3

    Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica

    La norma riguarda le sole variazioni dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune (non la variazione del domicilio fiscale tra Comuni). Perciò il termine di 30 giorni non si applica ai casi di trasferimento di residenza in altro Comune.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    Prevede che possa essere fatta valere la mancanza di valida notifica dell'atto precedente, purché il contribuente sia comunque venuto legalmente a conoscenza dell'atto; la Corte ha ritenuto che, nel caso specifico, la notifica del precedente atto era formalmente valida e quindi invocare tale disposizione non ha impedito il rigetto del ricorso.

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11 (conv. L. n. 136/2018)

    Richiamata dalla Corte per escludere l'inammissibilità per tardività del ricorso in cassazione: la sospensione ope legis dei termini di impugnazione per il periodo indicato ha prolungato i termini utili.

Massime di principio

  • L'onere di comunicare il domicilio fiscale e le sue variazioni grava sul contribuente; in mancanza di comunicazione l'Ufficio può notificare al domicilio fiscale "per ultimo noto"
  • La variazione di residenza in altro Comune determina una variazione del domicilio fiscale disciplinata dall'art. 58 DPR 600/1973: il vecchio domicilio rimane opponibile all'Amministrazione per 60 giorni dalla variazione
  • Le modificazioni dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune sono regolate dall'art. 60 DPR 600/1973 e producono effetti, ai fini delle notificazioni, dopo 30 giorni; non confondere "indirizzo" con "domicilio fiscale"
  • La conoscenza fattuale da parte dell'Amministrazione (es. risultanze di controllo che attestino la nuova residenza) non sostituisce l'effetto legale delle regole sulle notificazioni: occorre rispettare i termini di opponibilità stabiliti dalla legge
  • Se si cambia residenza in altro Comune, aggiornare tempestivamente uffici e dichiarazioni (o comunicare direttamente all'Ufficio) per evitare che notifiche vengano ritenute regolari al vecchio indirizzo entro il periodo di ultrattività
  • In contenziosi analoghi, l'impugnazione per mancata notifica è più efficace se si dimostra che la pubblica amministrazione aveva già ricevuto comunicazione formale del nuovo domicilio o che la notifica al vecchio indirizzo non è stata effettuata secondo le forme previste
  • Per pratiche di difesa: conservare ricevute di comunicazioni di cambio di residenza/domicilio, aggiornare la dichiarazione dei redditi con l'indirizzo attuale e valutare la notifica tramite mezzi tracciabili (PEC, raccomandata) quando previsto

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