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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1285/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Brindisi dell'11/10/2023 per mancato deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.). Il difensore ha dedotto che: (i) era stata effettuata una precedente dichiarazione di domicilio (20/05/2020) richiamata per relationem nella procura speciale e integrabile con la comunicazione PEC; (ii) l'elezione di domicilio contenuta nella procura era viziata da mero errore materiale; (iii) la mancata indicazione puntuale non ha impedito la notifica dell'ordinanza e, in ogni caso, la ricorrente aveva chiesto la partecipazione personale, sicché la Corte avrebbe dovuto esperire il contraddittorio prima di dichiarare inammissibile il gravame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (poiché l'appello era stato depositato il 23/02/2024, anteriore all'abrogazione), e ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'elezione di domicilio contenuta nella procura era generica e dunque inidonea ("Squinzano (LE)" senza indicazioni puntuali). Ha escluso che la precedente elezione o la comunicazione PEC potessero integrare la carente indicazione in mancanza di richiamo espresso e specifico nell'atto di impugnazione. Ha inoltre ritenuto infondato il rilievo sul mancato contraddittorio: la normativa prevede la possibilità di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione de plano. La ricorrente è stata condannata alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    Obbligo di depositare unitamente all'atto di appello una dichiarazione/elezione di domicilio idonea e specifica; valida per impugnazioni depositate sino al 24/08/2024; se si richiama una precedente elezione occorre un richiamo "espresso e specifico" con indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale per consentirne immediata individuazione

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiede l'indicazione puntuale del domicilio (elementi minimi necessari per la notificazione); un'indicazione generica non soddisfa i requisiti

  • art. 591, comma 1, lett. c) e comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando non sono osservate le disposizioni di cui all'art. 581; consente al giudice dell'impugnazione di dichiarare d'ufficio l'inammissibilità con ordinanza e disporre l'esecuzione del provvedimento impugnato

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. con efficacia dal 25/08/2024; quindi la disciplina oggetto del contendere resta applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024

  • Sezioni Unite, udienza 24 ottobre 2024 (orientamento richiamato)

    La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione

    È ammesso il richiamo a una precedente elezione di domicilio solo se il richiamo è espresso, specifico e rimanda alla sua precisa collocazione nel fascicolo; in mancanza, il requisito non è soddisfatto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali in Cassazione: la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Se l'impugnazione è stata depositata anteriormente al 24/08/2024, occorre ottemperare all'obbligo dell'art. 581, comma 1-ter: allegare all'atto di appello una dichiarazione/elezione di domicilio specifica e non generica
  • Il richiamo a una precedente elezione di domicilio è possibile ma deve essere "espresso e specifico" e indicare la precisa collocazione negli atti processuali, così da permettere l'immediata individuazione per la notificazione
  • Una dicitura generica (es.: "Squinzano (LE)") allegata alla procura non soddisfa i requisiti di domiciliatio necessari e può determinare l'inammissibilità dell'appello
  • La notifica effettiva dell'ordinanza impugnata o la presenza dell'indirizzo del difensore non sanano il difetto formale richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, se manca l'elezione/dichiarazione adeguata nell'atto di impugnazione
  • Quando la norma processuale prevede l'inammissibilità per mancanza di un requisito formale, il giudice dell'impugnazione può decidere de plano senza esperire un'udienza di contraddittorio; il "favor impugnationis" non prevale sui requisiti espressi di legge
  • Dopo il 25/08/2024 (abrogazione), la disciplina è mutata: verificare la normativa e la giurisprudenza vigente per le impugnazioni depositate successivamente
  • Prassi consigliata: allegare sempre all'atto di impugnazione una elezione/dichiarazione di domicilio completa (indirizzo, numero civico, comune, PEC se utile), ripetere la dizione nella procura speciale e, se si richiama una precedente elezione, indicarne espressamente la data e la collocazione in fascicolo

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