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Sentenza

Sentenza n. 8958/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo esecutivo n. 4177/2025 del 26.03.2025 emesso dal Tribunale di Roma nell’ambito del giudizio R.G. n. 6244/2025.

Giustizia amministrativa202600071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale inottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo n. 4177/2025 del Tribunale di Roma

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo n. 4177/2025, non opposto, notificato all’Ater il 28 marzo 2025 e successivamente dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. con decreto del 19 marzo 2026. Deduceva il mancato integrale pagamento del credito, chiedendo il versamento di euro 7.824,91, oltre interessi e spese successive, nonché la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma per ogni ritardo nell’esecuzione. Il ricorso era stato preceduto dalla notifica di un atto di precetto per euro 7.603,46, comprensivi di capitale, interessi e spese di precetto. Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso e verificato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, considerando sufficiente la notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e munito della relativa formula, senza necessità di una nuova notifica dopo il successivo passaggio in giudicato.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato all’Ater di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notifica, se anteriore, mediante pagamento delle somme ancora dovute, quantificate in euro 7.480,55, oltre interessi al saggio legale dalla proposizione del ricorso fino al soddisfo. Dal totale richiesto di euro 7.824,91 sono state escluse euro 344,36 per spese di precetto. Il Collegio ha ritenuto ammissibile il riconoscimento, in sede di ottemperanza, degli interessi e delle spese accessorie riferibili alla pubblicazione, esame e notificazione del titolo e agli atti funzionali, ma ha escluso le spese di precetto, trattandosi di costi del distinto procedimento di esecuzione forzata civile, liberamente scelto dal creditore e non funzionale all’introduzione del giudizio di ottemperanza. È stato nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di mancata o inesatta esecuzione entro il termine assegnato, con ulteriori 30 giorni dalla richiesta della parte. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta manifestamente iniqua alla luce delle circostanze del caso e del tempo trascorso dall’adozione del decreto di esecutorietà. L’Ater è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo giudiziale rimasto inottemperato; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti per la parziale mancata esecuzione del decreto ingiuntivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni tutela l’amministrazione debitrice, consentendole di attivare le procedure di pagamento prima dell’esecuzione forzata. La notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e munito della formula esecutiva è sufficiente a far decorrere il termine; non occorre una nuova notifica dopo il successivo passaggio in giudicato.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto di esecutorietà ha reso definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo non opposto.

  • art. 1284 c.c.

    Costituisce il riferimento per il riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute fino al soddisfo.

  • artt. 474 e ss. c.p.c.

    Disciplinano il procedimento di esecuzione forzata civile; le spese dell’atto di precetto, appartenendo a tale distinta procedura, non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Ai fini del decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, è sufficiente la notificazione all’amministrazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e munito della relativa formula; il successivo passaggio in giudicato non impone una nuova notificazione.
  • Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo rimasto parzialmente ineseguito, quando siano decorse le condizioni temporali previste per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti, oltre alle somme liquidate nel titolo e agli interessi, gli oneri accessori strettamente funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo e agli atti accessori; sono invece escluse le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, perché riferibili a una distinta modalità di esecuzione liberamente scelta dal creditore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione in caso di mancata o inesatta esecuzione dell’ordine giudiziale entro il termine assegnato.
  • La fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione può essere negata quando, avuto riguardo alle circostanze concrete e al tempo trascorso dall’adozione del decreto di esecutorietà, la misura risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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