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Sentenza

Sentenza del 25/02/2019 n. 447 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Società - interposizione fittizia - residenza in Lussemburgo - possesso di redditi di socio residente in Italia - tassazione - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta legittima: gli utili distribuiti dalla società italiana alla controllante lussemburghese devono essere imputati direttamente al socio residente in Italia e assoggettati a tassazione in Italia. La formale esistenza della società estera non impedisce di considerarla interposta quando essa non svolge una funzione economica effettiva e serve soltanto a dissimulare il beneficiario reale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'interposizione fittizia di una società controllante residente in Lussemburgo. Sebbene la società lussemburghese fosse formalmente costituita ed esistente, essa sarebbe stata utilizzata come mero schermo per occultare il reale possessore dei redditi prodotti in Italia, ossia il socio residente in Italia. Gli utili distribuiti dalla controllata italiana alla controllante lussemburghese devono quindi essere attribuiti al socio italiano, in quanto effettivo titolare del reddito.

Norme richiamate

  • Principio dell'effettivo possessore del reddito

    La tassazione deve essere applicata al soggetto che dispone effettivamente del reddito e ne è il reale beneficiario, anche quando il reddito transita formalmente attraverso una società estera.

  • Interposizione fittizia

    Una società regolarmente costituita può essere considerata interposta quando, in concreto, non esercita un'autonoma funzione economica e viene utilizzata per occultare il soggetto al quale il reddito deve essere fiscalmente attribuito.

Massime di principio

  • La mera costituzione regolare di una società estera non esclude la riqualificazione dell'operazione se mancano sostanza economica, autonomia decisionale e una reale funzione imprenditoriale.
  • I redditi devono essere imputati al beneficiario effettivo, non necessariamente al soggetto che li riceve formalmente.
  • La presenza di una società residente in un altro Stato non impedisce la tassazione italiana quando il reddito è sostanzialmente riconducibile a un socio residente in Italia.
  • Per evitare contestazioni, la società estera deve poter dimostrare effettiva operatività, autonomia gestionale, disponibilità di strutture e personale, assunzione di rischi e una funzione economica distinta dal mero transito dei dividendi.

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