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Ordinanza

Ordinanza n. 7840/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del provvedimento “fascicolo USAN/3238/2025/sd avente ad oggetto: Impresa segnalata: R.T.I. PFM & Partners di Marzorati Pier Luigi (mandataria) - C.F. MRZPLG52P12D579V + PFM & Partners di Marzorati Francesco (mandante) - C.F. MRZFNC89B27B639Q + GZ di Zuanel Giorgio (mandante) - C.F. ZNLGRG69S30F205T Stazione Appaltante Ente di Decentramento Regionale di Udine - C.F. 94150810300 Oggetto dell’appalto: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla ‘Riqualificazione delle aree sportive all’aperto esistenti che insistono nell’area di pertinenza dell’ISIS E. Mattei di Latisana (campo polivalente e campo atletica)’ - C.I.G. 9505347C7A” – annotazione nell’area B del Casellario informatico ai sensi dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023;

Giustizia amministrativa202603946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nell'area B del Casellario informatico ANAC relativa a un raggruppamento temporaneo di imprese, adottata ai sensi dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un provvedimento dell’ANAC in materia di contratti pubblici, chiedendone l’annullamento. Il ricorso è stato notificato il 17 marzo 2026 presso la sede reale dell’ANAC, anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che patrocina l’Autorità ex lege. Il Collegio ha rilevato, in via preliminare, che il provvedimento appariva essere stato comunicato al ricorrente il 28 gennaio 2026 e che, trattandosi di controversia soggetta al rito appalti, il ricorso appariva notificato oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2, c.p.a. Il TAR ha quindi prospettato sia la nullità della notifica per erronea individuazione del destinatario processuale sia la possibile irricevibilità per tardività, invitando le parti a contraddire anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso sulla ricevibilità del ricorso né sulla fondatezza dell’impugnazione. Ha ritenuto che la notifica effettuata presso la sede dell’ANAC, anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato, abbia determinato una non corretta instaurazione del contraddittorio e la nullità della notifica. Ha pertanto ordinato al ricorrente di rinnovare la notifica nei confronti dell’ANAC entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare entro i cinque giorni successivi la prova del perfezionamento. Il Collegio ha precisato che la rinnovazione è finalizzata esclusivamente alla corretta instaurazione del contraddittorio e non sana automaticamente l’eventuale tardività della notifica originaria, restando impregiudicata anche la possibilità di valutare una rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 7 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023

    Indicato quale base normativa dell’annotazione nel Casellario informatico ANAC impugnata.

  • art. 120, comma 2, c.p.a.

    Il TAR lo richiama per il termine di trenta giorni applicabile all’impugnazione del provvedimento ANAC in materia di contratti pubblici e prospetta la possibile tardività del ricorso.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Impone la rinnovazione della notifica nulla entro un termine perentorio, al fine di instaurare correttamente il contraddittorio.

  • art. 37 c.p.a.

    Richiamato quale possibile base per un’eventuale rimessione in termini, la cui valutazione è rinviata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per consentire alle parti di contraddire sulla questione rilevata d’ufficio relativa alla ricevibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione è patrocinata ex lege dall’Avvocatura dello Stato, la notifica del ricorso effettuata presso la sede dell’amministrazione anziché presso l’Avvocatura determina la nullità della notificazione e la non corretta instaurazione del contraddittorio processuale.
  • La nullità della notificazione può essere rinnovata, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., entro il termine perentorio assegnato dal giudice; la rinnovazione è finalizzata alla corretta instaurazione del contraddittorio e non rende automaticamente tempestivo un ricorso la cui notificazione originaria sia stata effettuata oltre il termine decadenziale.
  • Nel rito previsto dall’art. 120 c.p.a., la rinnovazione della notifica nulla non preclude al giudice la successiva verifica della tardività dell’impugnazione e dell’eventuale sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione delle imprese e SOAAnticorruzione e vigilanza ANACRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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