Sentenza n. 306/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’ottemperanza della sentenza n. 530/2024 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Benevento il 21.05.2024 all'esito del procedimento iscritto al NRG 4972/2025 Lav., non impugnata nei termini e passata in cosa giudicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto il diritto all'accreditamento di € 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza n. 530/2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, passata in giudicato e notificata al Ministero il 12 novembre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione di € 1.500,00 sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, oltre alle spese di lite in favore del procuratore antistatario. Il Ministero aveva liquidato le spese di lite, ma non aveva accreditato la somma spettante alla ricorrente. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l'ordine di esecuzione, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha verificato l'ammissibilità e la tempestività dell'azione di ottemperanza, rilevando che il titolo azionato era una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata presso la sede dell'amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. e 115 c.p.a., e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'integrale adempimento, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere alla ricorrente le spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario tecnicamente competente. Il commissario dovrà intervenire entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza e compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
“L'azione di ottemperanza può essere proposta ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”
Consente l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adeguamento della pubblica amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine processuale applicabile al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 115 c.p.a.
Richiamato quale riferimento per la notificazione del titolo giudiziale ai fini dell'esecuzione.
art. 479 c.p.c.
La notificazione della sentenza presso la sede dell'amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
Richiamato per la regola secondo cui le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
“termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo”
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni consente di procedere alla tutela esecutiva, compresa l'azione di ottemperanza nei presupposti accertati dal giudice.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per le spese relative all'utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine, assistito da decadenza, per la presentazione della parcella del commissario ad acta; il dies a quo decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nei limiti di quanto deciso dal titolo giudiziale.
- Quando l'amministrazione non dimostri l'integrale adempimento di un giudicato che impone il pagamento o l'attribuzione di una prestazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso inutilmente prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione; la sua scadenza è stata valorizzata nel giudizio di ottemperanza.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, esercita un munus obbligatorio che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
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