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Ordinanza

Ordinanza n. 2097/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma ​dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 125/2026, resa tra le parti.​

Giustizia amministrativa202603977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dall’ulteriore fase del corso per esito negativo della verifica scritta di apprendimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (allievo agente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’atto di esclusione o di mancata ammissione all’ulteriore fase del corso. Ha dedotto, in sostanza, che l’esito negativo della verifica scritta di apprendimento non potesse determinare automaticamente l’esclusione, poiché il giudizio globale di idoneità previsto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 443/1992 avrebbe natura composita. La verifica era stata superata con un punteggio di 17/30, a fronte della soglia di 18/30; gli altri due elementi di valutazione avevano ricevuto giudizio positivo. Inoltre, in forza dell’ammissione provvisoria disposta in primo grado, l’appellante aveva superato l’esame finale e, nelle more, aveva preso servizio presso la Casa circondariale di Bologna. Il giudizio cautelare è stato esaminato ai sensi dell’art. 62 c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. In sede di sommaria cognizione, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, osservando che l’esito negativo della verifica scritta di apprendimento non costituisce, di per sé e automaticamente, una condizione ostativa all’ammissione alla fase successiva del corso. Il giudizio globale di idoneità presenta infatti struttura composita: le prove costituiscono uno strumento istruttorio per la formulazione del giudizio complessivo e l’apprendimento teorico rappresenta soltanto uno degli elementi di valutazione. Nel caso concreto, due dei tre elementi avevano avuto esito positivo, lo scostamento dalla sufficienza era minimo e l’appellante aveva superato l’esame finale durante l’ammissione provvisoria. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, tenuto conto dell’avvenuta presa di servizio presso la Casa circondariale di Bologna. Il giudice ha quindi accolto la domanda cautelare di primo grado e sospeso l’efficacia dell’atto impugnato, ordinando al TAR la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443

    Il giudizio globale di idoneità degli allievi ha natura composita e deve risultare dalla valutazione complessiva dei diversi elementi previsti, senza automatica prevalenza dell’esito negativo della verifica scritta di apprendimento.

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR; nella fattispecie ha consentito la riforma dell’ordinanza di rigetto e l’accoglimento della domanda cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    A seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, impone la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Quando la disciplina del corso prevede un giudizio globale di idoneità composto da più elementi valutativi, l’esito negativo di una singola verifica non può determinare automaticamente l’esclusione o la mancata ammissione alla fase successiva, dovendo l’amministrazione formulare una valutazione complessiva.
  • La verifica dell’apprendimento, se qualificata dalla stessa amministrazione come elemento ricognitivo o come strumento istruttorio per il giudizio globale, non può essere trattata come una condizione autonomamente e rigidamente preclusiva, salvo che una specifica disposizione normativa o regolamentare le attribuisca espressamente tale effetto.
  • In sede cautelare, ai fini del fumus boni iuris, assumono rilievo la natura minimale dello scostamento dalla soglia di sufficienza, l’esito positivo degli altri elementi di valutazione e il successivo superamento dell’esame finale ottenuto in forza dell’ammissione provvisoria.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato nelle conseguenze professionali e organizzative derivanti dall’esclusione o dalla sospensione del percorso formativo, in particolare quando l’interessato abbia già superato l’esame finale e preso servizio.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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