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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1634/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il PM contestava che la Di Marco avesse ottenuto indebitamente un contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 d.l. n. 34/2020 per euro 12.528,00, dichiarando per aprile 2019 un ammontare di fatturato pari a euro 337.859,00 anziché il reale euro 212.581,00; la richiesta di sequestro preventivo (anche per equivalente) mirava a garantire la confisca del presunto profitto del reato di cui all'art. 316-ter c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile, confermando l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di sequestro. Il giudice del riesame aveva ritenuto che la discrepanza fosse spiegabile con il corretto criterio di contabilizzazione (fatture emesse in aprile per prestazioni eseguite a marzo, conformemente all'art. 6 DPR n. 633/1972), e che mancasse l'elemento soggettivo del reato (dolus). Inoltre la Cassazione ha richiamato che il ricorso per provvedimenti cautelari reali è ammissibile solo per violazione di legge e non per critiche motivazionali, e che il PM non aveva dimostrato il "periculum in mora" necessario per il sequestro; è stata inoltre rilevata l'irregolarità procedurale della richiesta tardiva di trattazione orale.

Norme richiamate

  • art. 316-ter c.p.

    Nella specie la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato l'elemento soggettivo della falsità ai fini della configurabilità del reato: operazioni effettivamente effettuate e fatturate in modo corretto escludono la volontà di porre in essere una dichiarazione falsata

  • art. 25 d.l. n. 34 del 2020 (rectius art. 5/25 comma 4 dl. 34/2020)

    Il contributo a fondo perduto è riconosciuto se il fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019; la Corte ha valutato che la rilevazione contabile delle fatture di aprile 2019 potesse incidere sul confronto ma non costituisce di per sé prova di falsità se la fatturazione è corretta

  • art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per giustificare la contabilizzazione delle operazioni al momento di emissione della fattura: le prestazioni soggette al contratto (affitto ramo d'azienda) erano state correttamente fatturate in aprile 2019 anche se riferite a servizi di marzo

  • art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (anche per equivalente) è necessaria la motivazione circa il "periculum in mora"; il provvedimento deve mostrare le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto al processo

  • art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18 del 2020

    Prevede il termine perentorio per la richiesta di trattazione orale in Cassazione (presentazione a mezzo PEC almeno 25 giorni liberi prima dell'udienza): nella specie la richiesta è stata presentata tardivamente (24 giorni liberi) e ciò è stato rilevato

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nei ricorsi avverso misure cautelari reali, la cassazione è ammessa per violazione di legge (inesistenza o mera apparenza della motivazione) e non per la semplice illogicità della motivazione: le censure meramente motivazionali sono inammissibili

Massime di principio

  • La mera discrepanza tra periodi contabili non basta a integrare la falsità: va valutato se le fatture sono state emesse correttamente secondo le regole fiscali (art. 6 DPR 633/1972) e se è provato il dolus, ossia l'intenzione di ingannare.
  • Per ottenere un sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario motivare il "periculum in mora": servono elementi concreti che giustifichino l'anticipazione dell'ablazione patrimoniale rispetto al giudizio, nel rispetto di adeguatezza e proporzionalità.
  • In sede di Cassazione contro misure cautelari reali le censure devono configurare una violazione di legge specifica; non sono ammissibili critiche che si limitano a contestare la valutazione dei fatti o la logica della motivazione.
  • Le contestazioni relative a contributi pubblici che si basano su confronti di periodi (es. aprile 2019 vs aprile 2020) richiedono un'analisi tecnica-contabile accurata: se le operazioni sono reali e fatturate correttamente, l'assenza di dolo rende difficilmente perseguibile penalmente l'ottenimento dell'agevolazione.
  • Attenzione alle prescrizioni procedurali (es. termini per la richiesta di trattazione orale in Cassazione tramite PEC): il mancato rispetto può compromettere istanze difensive e influire sull'esito del ricorso.

Testo integrale

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