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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 8647 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo la violazione della Legge n. 289 del 2002, art. 9. Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2001, ritenendo di non essere soggetto all'imposta per l'assenza di un'autonoma organizzazione, non avendo dipendenti o collaboratori e utilizzando beni strumentali minimi. L'Ufficio ha però dedotto che, per le stesse annualità, il contribuente aveva presentato un'istanza di definizione automatica (condono) ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 289 del 2002, circostanza incompatibile con la successiva richiesta di rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la presentazione dell'istanza di definizione automatica per gli stessi periodi d'imposta precludesse il rimborso dell'IRAP. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    L'adesione alla definizione automatica costituisce esercizio di una scelta del contribuente tra l'accertamento ordinario e la procedura straordinaria di condono. Una volta effettuata tale scelta per le medesime annualità, il contribuente non può successivamente coltivare una pretesa di rimborso relativa agli stessi tributi e periodi.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto

    La disposizione consente di denunciare in cassazione l'errata applicazione o interpretazione di una norma giuridica; nel caso concreto, l'Agenzia ha dedotto l'omessa considerazione degli effetti preclusivi dell'istanza di condono.

Massime di principio

  • La presentazione di un condono o di una definizione agevolata per determinati periodi d'imposta può precludere successive richieste di rimborso relative agli stessi tributi e annualità.
  • Il contribuente che sceglie una procedura straordinaria di definizione non può, di regola, mantenere contemporaneamente le pretese incompatibili fondate sull'accertamento ordinario, come il rimborso di imposte ritenute non dovute.
  • Prima di proporre o proseguire un'istanza di rimborso è necessario verificare l'eventuale adesione a condoni, definizioni automatiche o altri istituti transattivi riguardanti gli stessi periodi.
  • Una circostanza non contestata specificamente dalla parte interessata può essere valorizzata dal giudice, soprattutto quando incide su una questione pregiudiziale o su una condizione di ammissibilità della pretesa.
  • La decisione non stabilisce in via generale che ogni medico sia soggetto o non soggetto a IRAP: il rigetto della domanda è dipeso dalla preclusione derivante dal condono, indipendentemente dalla questione dell'autonoma organizzazione.

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