Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/04/2018 n. 1732 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Trust - Conferimento beni - Imposte.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che il conferimento dei beni nel trust realizza già il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, con soggetto passivo individuato nel trust. La successiva devoluzione dei beni ai beneficiari non determina un'ulteriore imposizione, poiché il prelievo fiscale è già stato assolto al momento della segregazione patrimoniale, quando il vincolo è costituito nell'interesse dei beneficiari.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale degli atti relativi alla costituzione di un trust. Occorre distinguere tra l'atto istitutivo, che contiene soltanto la volontà del settlor e non dispone il trasferimento dei beni, e l'atto dispositivo con cui i beni, in particolare immobili, vengono conferiti nel trust. Il primo è soggetto all'imposta di registro in misura fissa; il secondo è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale. Ai fini dell'aliquota, rileva il rapporto tra disponente e beneficiario, purché quest'ultimo sia individuato o individuabile al momento della costituzione del vincolo.

Norme richiamate

  • Imposta di registro

    L'atto istitutivo del trust, se privo di disposizioni traslative o attributive di beni, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.

  • Imposta sulle successioni e donazioni

    L'atto dispositivo con cui i beni vengono conferiti nel trust è soggetto a imposizione proporzionale. L'aliquota deve essere determinata considerando il rapporto tra disponente e beneficiario individuato o individuabile al momento della costituzione del vincolo.

Massime di principio

  • Nel trust occorre distinguere sempre l'atto istitutivo dall'atto dispositivo: il primo può essere fiscalmente neutro o soggetto a imposta fissa, mentre il conferimento dei beni può comportare imposizione proporzionale.
  • Quando il conferimento realizza la segregazione dei beni in funzione dell'interesse di beneficiari già individuati o individuabili, l'imposta sulle successioni e donazioni può essere applicata in quel momento.
  • La successiva attribuzione dei beni ai beneficiari non dovrebbe scontare una seconda imposta sulle successioni e donazioni se il presupposto impositivo è già stato considerato al momento del conferimento.
  • Per determinare l'aliquota applicabile è necessario verificare il rapporto tra disponente e beneficiario, nonché il grado di identificazione o identificabilità dei beneficiari alla costituzione del trust.
  • Il soggetto passivo dell'imposta relativa al conferimento è il trust, secondo l'impostazione descritta nella sentenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.