Sentenza del 06/10/2015 n. 7880 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - SOCIETA' NON OPERATIVE - Presunzioni - Mancata ristrutturazione dell'immobile - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato escluso che la sola mancata ristrutturazione dell'immobile non affittato potesse giustificare automaticamente la qualificazione della società come società di comodo. La scelta imprenditoriale di non affrontare costi elevati, quando tali costi non siano supportati da prospettive di ricavi adeguati, costituisce una possibile ragione economica idonea a superare la presunzione di non operatività.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato l'accertamento fondato sulla presunzione di non operatività derivante dal mancato conseguimento di ricavi e dalla mancata locazione o ristrutturazione di un immobile. Ha sostenuto che la mancata ristrutturazione non dimostrava, da sola, l'intento elusivo o l'assenza di effettiva operatività, potendo essere ragionevolmente giustificata dalla volontà di evitare ingenti costi non sostenibili in assenza di adeguati ricavi e potenzialmente pregiudizievoli per la continuità aziendale.
Norme richiamate
Disciplina delle società non operative o "di comodo"
La presunzione di non operatività non può essere applicata in modo automatico sulla base della mancata locazione o ristrutturazione di un immobile; devono essere considerate le concrete ragioni economiche della condotta societaria.
Principio di continuità aziendale
La decisione di evitare investimenti rilevanti può essere ragionevole quando l'assenza di ricavi adeguati renderebbe tali costi pericolosi per l'equilibrio economico e la prosecuzione dell'attività.
Massime di principio
- La mancata ristrutturazione o locazione di un immobile non dimostra, da sola, che una società sia meramente interposta o non operativa.
- In presenza di una presunzione fiscale di società di comodo, il contribuente può fornire prova di concrete ragioni economiche che abbiano impedito di conseguire i ricavi attesi.
- La valutazione deve considerare la sostenibilità dell'investimento: evitare costi elevati e privi di adeguata prospettiva di ritorno può costituire una scelta imprenditoriale razionale.
- È opportuno documentare le ragioni della mancata ristrutturazione, ad esempio mediante preventivi, analisi finanziarie, deliberazioni societarie, trattative di locazione e proiezioni sui ricavi.
- La presunzione di non operatività non esonera l'Amministrazione finanziaria dall'esaminare le circostanze concrete e le giustificazioni economiche addotte dalla società.
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