Cassazione Penale, Sentenza n. 32877/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del riconoscimento e dell'esecuzione in Italia di una sentenza rumena di condanna (Corte d'appello di Bucarest, sent. n.133/27.01.2016, conferma della sent. n.86/29.10.2015 della Pretura di Lehliu Gara) per plurimi furti in abitazione. Il difensore ha proposto quattro motivi: 1) inosservanza dell'art. 12 d.lgs. 7/9/2010, n.161 e della decisione quadro 2008/909/GAI per mancata richiesta di esecuzione e mancanza del certificato richiesto dall'art.4 della decisione quadro; 2) violazione dell'art.10 d.lgs. n.161/2010 per assenza del consenso dello Stato emittente e mancata considerazione del consenso dell'interessato e del Ministro della Giustizia; 3) violazione dell'art.13 d.lgs. n.161/2010 per irregolarità procedurali nel processo rumeno (imputato assente, manca prova di effettiva conoscenza del processo e quindi possibile difetto di partecipazione/impugnazione); 4) in via subordinata, inosservanza dell'art.10, comma 5, d.lgs. n.161/2010 e incompatibilità della pena rispetto al sistema penale italiano (presunto aumento irragionevole della pena per continuazione).
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza del presupposto necessario al riconoscimento della sentenza penale straniera: lo Stato rumeno non aveva espresso il consenso all'esecuzione della pena in Italia e mancava la richiesta/il certificato richiesto dalla decisione quadro 2008/909/GAI recepita dal d.lgs. n.161/2010. La Corte ha richiamato la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia UE (C-305/22, 4.9.2025) che stabilisce che il rifiuto di consegna fondato sull'art.4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 non impedisce allo Stato di emissione di eseguire la pena e che il riconoscimento/presa in carico richiede il rispetto delle condizioni e della procedura della decisione quadro 2008/909. Per tali ragioni il riconoscimento unilaterale dell'esecuzione in Italia è illegittimo e la sentenza di appello è annullata. (Si rileva inoltre che il ricorrente è stato successivamente arrestato in Slovenia e consegnato alla Romania, fatto che non altera la decisione di annullamento.)
Norme richiamate
d.lgs. 7 settembre 2010, n.161
Norma di recepimento della decisione quadro 2008/909/GAI; applicata per richiedere il consenso dello Stato di emissione e le formalità necessarie al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia (artt.10,12,13 richiamati dal ricorrente)
decisione quadro 2008/909/GAI (Consiglio, 27/11/2008)
Stabilisce la procedura e i requisiti per il riconoscimento e la presa in carico delle sentenze penali tra Stati membri; la Corte ha ritenuto necessario il rispetto di tali condizioni per poter disporre l'esecuzione in uno Stato che non sia quello di emissione
decisione quadro 2002/584/GAI (Consiglio, 13/6/2002) relativa al mandato d'arresto europeo
art.3 punto 2; art.4 punto 6
L'art.4 punto 6 (motivo facoltativo di non consegna per esecuzione nello Stato di esecuzione) non fa venir meno il diritto dello Stato di emissione di eseguire la pena; la decisione della Corte di Giustizia chiarisce che il rifiuto di consegna non equivale automaticamente a una sentenza definitiva che impedisca l'esecuzione da parte dello Stato emittente
legge 22 aprile 2005, n.69
Norme nazionali sul mandato d'arresto europeo; richiamata in relazione all'orientamento pregresso di giurisprudenza secondo cui l'autorità che rifiuta la consegna poteva disporre l'esecuzione nel territorio nazionale
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, causa C-305/22
sentenza 4 settembre 2025
Chiarisce i rapporti tra rifiuto di consegna per motivi facoltativi e procedura di riconoscimento prevista dalla decisione quadro 2008/909: l'esecuzione nello Stato di emissione resta possibile e il procedimento di riconoscimento nello Stato di esecuzione richiede il rispetto delle condizioni e del consenso dello Stato emittente
Massime di principio
- Per riconoscere ed eseguire in Italia una sentenza penale straniera ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI (recepita con d.lgs. n.161/2010) è necessario il rispetto della procedura e il consenso dello Stato che ha emesso la sentenza; l'assenza di tale consenso o della documentazione prevista può determinare l'illegittimità del riconoscimento
- Il rifiuto della consegna sulla base dell'art.4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 (motivo facoltativo di non consegna) non trasforma automaticamente la decisione dell'autorità di esecuzione in una "sentenza definitiva" che impedisca allo Stato emittente di proseguire l'esecuzione nel proprio territorio o di mantenere il mandato d'arresto europeo
- La Corte di Giustizia UE richiede che lo Stato di esecuzione rispetti le condizioni procedurali previste dalla decisione quadro 2008/909 prima di disporre unilateralmente la presa in carico e l'esecuzione di una pena straniera; il riconoscimento unilaterale senza consenso è quindi vulnerabile a impugnazione
- In presenza di dubbi sul rispetto del diritto di difesa nell'ordinamento dello Stato di emissione (es. imputato non sentito, possibile mancata conoscenza del processo) lo Stato di esecuzione deve verificare la regolarità formale e i requisiti documentali previsti dalla decisione quadro 2008/909 e dal d.lgs. n.161/2010 prima di procedere all'esecuzione
- La compatibilità della pena con l'ordinamento nazionale resta un profilo rilevante ma, alla luce dell'orientamento CJEU, la questione del riconoscimento procede unitamente al rispetto della procedura e del consenso dello Stato emittente; l'esecuzione non può essere imposta unilateralmente ove manchino i presupposti procedurali
- Se lo Stato emittente ha già iniziato o completato l'esecuzione della pena sul proprio territorio, l'eventuale presa in carico da parte dello Stato di esecuzione è pregiudicata; va quindi sempre verificato lo stato di effettiva esecuzione nella giurisdizione di emissione
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