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Sentenza

Sentenza n. 1781/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego di includere i sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e di rideterminare il relativo importo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex agente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia penitenziaria, titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata con il sistema misto e collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987 e dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010, con conseguente rideterminazione del TFS, pagamento delle differenze e interessi e rivalutazione monetaria. L'INPS aveva escluso il beneficio. L'Istituto ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di compimento dei requisiti, la prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione dal servizio, contestato l'orientamento del Consiglio di Stato sull'estensione del beneficio e dedotto l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione favorevole per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo che il ricorrente possedeva, alla cessazione dal servizio, almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile e aveva quindi diritto ai sei scatti nella liquidazione del TFS. Ha aderito all'orientamento consolidato del Consiglio di Stato: il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo; la prescrizione quinquennale decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio; l'abrogazione della disposizione novellante non determina la reviviscenza della disciplina previgente che limitava il beneficio ad alcune modalità di cessazione; l'art. 6-bis del d.l. 387/1987 si applica al personale delle forze di polizia, inclusa la Polizia penitenziaria, anche ai fini del TFS in caso di collocamento a riposo a domanda al ricorrere dei requisiti. Ha respinto la contestazione di incostituzionalità, ritenendo che la disciplina esprima una scelta legislativa chiara e non siano stati dedotti argomenti idonei a dimostrarne l'irragionevolezza. Ha riconosciuto il diritto alla differenza tra il TFS già versato e quello ricalcolato, oltre interessi legali, ma ha escluso il cumulo con la rivalutazione monetaria. Ha condannato l'INPS alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

    La controversia relativa al trattamento di fine servizio di un appartenente alla Polizia penitenziaria in regime di diritto pubblico rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 6-bis d.l. 387/1987

    Da quanto precede deriva che il beneficio di cui si discute deve essere riconosciuto al ricorrente.

    Il beneficio dei sei scatti spetta, ai fini del TFS, al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non comporta decadenza dal beneficio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010

    Il codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo il suo ambito di applicazione), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.

    La disposizione conferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine servizio, senza restringere l'ambito soggettivo del beneficio.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. 1032/1973

    Tra le due tesi circa la decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale per far valere il diritto (se decorrente dal giorno della cessazione del servizio o dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento), il Collegio aderisce a quella ormai consolidata secondo cui tale data coincide con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come già affermato da questa sezione con numerose pronunce (cfr. ex aliis, Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807, 6 dicembre 2023, n. 10559, 18 aprile 2023, n. 3914, 20 marzo 2023 n. 2827, nonché n. 2980/2023 e 2981/2023 cit.), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.

    Il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riliquidazione decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale può avere effetto interruttivo in quanto riconoscimento del debito.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto da Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.

    Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili.

  • artt. 3 e 81 Cost.

    Posto, invero, per quanto sopra ricostruito in dettaglio, è lo stesso contenuto dell’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 ad essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che si sia di fronte ad una sua interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 della Costituzione, anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali, che consente di “aggredirne” la scelta sulla base del solo canone dell’irragionevolezza, rispetto al quale non sono stati dedotti argomenti a suffragio.

    La censura di illegittimità costituzionale non è fondata quando l'applicazione del beneficio discende dal contenuto della disposizione e non da un'estensione interpretativa; la scelta legislativa sulle prestazioni sociali è sindacabile, nel quadro richiamato, per irragionevolezza, che deve essere adeguatamente argomentata.

Massime di principio

  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo del personale che abbia raggiunto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile non ha natura decadenziale: regola la decorrenza del collocamento a riposo, mentre la decadenza richiederebbe una previsione legislativa chiara.
  • Il diritto alla riliquidazione del TFS soggiace al termine quinquennale di prescrizione, il cui dies a quo coincide con l'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale può integrare riconoscimento del debito con efficacia interruttiva.
  • Il beneficio dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987 spetta, ai fini del TFS, al personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda dopo il compimento di 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile.
  • L'abrogazione di una disposizione che ha novellato una norma previgente non determina, di per sé, la reviviscenza della versione originaria della norma abrogata o sostituita; la reviviscenza è eccezionale e richiede una volontà legislativa certa e indiscutibile.
  • Interessi e rivalutazione monetaria non sono cumulabili sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimento

Testo integrale

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