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Sentenza

Sentenza n. 601/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 443/2024 del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l’amministrazione all’assegnazione delle relative somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inottemperanza dell’amministrazione a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e disposta l’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alla condanna alle spese. Ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e l’Ufficio Scolastico Regionale non ha opposto ragioni ostative alla spettanza o all’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’amministrazione non aveva dedotto alcuna ragione contraria. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, ove occorra, delle strutture regionali. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto al docente dalla sentenza del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria emessa dal giudice del lavoro è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertata la formazione del giudicato e la mancata esecuzione del titolo, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di adempiere integralmente, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine per l’esecuzione.
  • La costituzione meramente formale dell’amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull’azionabilità della pretesa esecutiva, non impedisce l’accoglimento del ricorso quando l’inottemperanza risulti documentata.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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