Cassazione Civile, Ordinanza n. 29632/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società, titolare di due rapporti di conto corrente originariamente intrattenuti con altre banche poi ceduti alla banca convenuta, ha agito per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole che prevedevano l’addebito di interessi passivi, commissione di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale, con conseguente restituzione di quanto indebitamente percepito. Il tribunale ha rigettato la domanda; la corte d’appello, invece, ha accolto in parte l’impugnazione e ha riconosciuto un credito della correntista solo per uno dei due rapporti, ritenendo per quell’unico conto sufficiente la documentazione prodotta, nonostante la mancanza di alcuni estratti conto, mentre per l’altro conto ha escluso la possibilità di una ricostruzione attendibile del saldo per l’ampia lacuna documentale. In cassazione la correntista ha censurato la decisione lamentando: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere della prova, sostenendo che dovesse gravare sulla banca la produzione della documentazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte d’appello si sarebbe discostata senza adeguata motivazione dalla consulenza tecnica d’ufficio; 3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere il giudice di merito liberamente svalutato la CTU. La banca ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la corte territoriale aveva incoerentemente considerato sufficiente la documentazione di uno dei due conti, e deducendo inoltre questioni di giudicato interno e di prescrizione, in particolare sul momento di decorrenza e sull’efficacia interruttiva delle diffide inviate dalla correntista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società correntista, ritenendo corretta la ripartizione dell’onere della prova: in materia di ripetizione di indebito e di ricalcolo del saldo di conto corrente, il correntista che agisce per la restituzione deve produrre la serie completa degli estratti conto; se la documentazione è lacunosa, il vuoto probatorio ricade su chi agisce. Ha inoltre dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, osservando che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può riguardare valutazioni o argomentazioni, ma solo fatti storici, e che la CTU non è prova legale, sicché il giudice può discostarsene con adeguata motivazione. Quanto al ricorso incidentale della banca, lo ha dichiarato inammissibile: la doglianza sulla sufficienza della documentazione del secondo conto e sulla ricostruzione del saldo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito; le ulteriori questioni di prescrizione e giudicato interno erano comunque precluse per mancata riproposizione specifica in appello e per difetto di una pronuncia del primo giudice sull’inesistenza dell’apertura di credito. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico di entrambe.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
In tema di ripetizione di indebito e di ricalcolo dei rapporti di dare e avere in conto corrente, l’onere di provare il fatto costitutivo della domanda grava su chi agisce in giudizio; la correntista deve quindi dimostrare i versamenti indebiti e la mancanza di causa giustificativa, non potendo scaricare integralmente sulla banca il difetto documentale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non sono censurabili con questo paradigma questioni, argomentazioni o la mera diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno, o disattende prove legali; non quando esercita il proprio prudente apprezzamento sulle prove non legali, inclusa la consulenza tecnica d’ufficio.
art. 346 c.p.c.
Le eccezioni e le questioni non specificamente riproposte in appello devono ritenersi precluse in sede di legittimità.
art. 327 c.p.c.
Ai fini della tempestività dell’impugnazione incidentale autonoma si applica il termine lungo per impugnare, oltre alla sospensione feriale, quando ne ricorrano i presupposti.
art. 333 c.p.c.
L’impugnazione incidentale proposta con il controricorso e fondata su un autonomo interesse processuale è ammissibile e può investire capi diversi della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, salvo verifica amministrativa delle eventuali esenzioni.
art. 119, comma 4, T.U.B.
È richiamato come strumento che consente al correntista di ottenere gli estratti conto necessari alla ricostruzione del rapporto.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo in presenza di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non di semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
art. 2043 c.c.
Richiamato solo in via indiretta nel ragionamento sulla natura dell’azione di ripetizione; non costituisce ratio autonoma della decisione.
art. 2909 c.c.
Invocato nel ricorso incidentale come giudicato interno; la Corte ne esclude l’operatività nel caso concreto per mancanza di una precedente pronuncia idonea a formarlo.
art. 1842 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per la questione dell’apertura di credito e della natura delle rimesse, ma non accolto come decisivo dalla Corte.
art. 2935 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di decorrenza della prescrizione, senza accoglimento della censura.
art. 2946 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di prescrizione ordinaria, senza accoglimento della censura.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per asserita omessa pronuncia; la Corte non ravvisa il vizio.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma la doglianza è ricondotta a una non consentita critica alla valutazione del materiale probatorio.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al giudicato interno e alla specificità dell’appello, ma senza accoglimento.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale sulle presunzioni e sulla possibilità di ricostruire il saldo con documentazione incompleta, ma senza che la censura sia accolta.
art. 1322 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 1346 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Massime di principio
- In una domanda di ripetizione di indebito relativa a un rapporto di conto corrente, il correntista che agisce per il ricalcolo del saldo deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa, producendo la documentazione necessaria a ricostruire l’intera sequenza del dare e avere; l’assenza di estratti conto rileva in danno dell’attore.
- La mancanza di alcuni estratti conto non impedisce in assoluto la ricostruzione del rapporto, ma il giudice di merito può escludere l’attendibilità del ricalcolo quando la lacuna documentale sia estesa e non consenta di individuare un saldo iniziale utile o un percorso contabile matematicamente affidabile.
- La consulenza tecnica d’ufficio non è prova legale: il giudice può discostarsene, anche se percipiente, purché spieghi in modo chiaro le ragioni del dissenso e gli elementi probatori su cui fonda la decisione.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mancata adesione del giudice alle conclusioni del CTU o la diversa valutazione delle prove; è necessario indicare un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di uso distorto di prove legali o di attribuzione a prove non legali di efficacia vincolante; non basta dolersi della scelta del giudice di privilegiare alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre.
- Le eccezioni e le questioni non riproposte specificamente in appello non possono essere dedotte utilmente in cassazione; la preclusione opera anche quando la parte intenda fondare su tali questioni ulteriori profili, come la decorrenza della prescrizione.
- La ricostruzione della prescrizione dei diritti restitutori in materia di conto corrente dipende dalla natura delle rimesse e dall’eventuale apertura di credito, ma tali profili non possono essere rivalutati in cassazione come se si trattasse di un nuovo giudizio di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29507/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29508/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29587/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29591/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29592/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29593/2022 del 11/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →