Sentenza del 09/09/2022 n. 26599 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la decadenza dalle agevolazioni 'prima casa' perché la ricorrente non avrebbe trasferito la residenza nel Comune dell'immobile entro il termine di 18 mesi dalla stipula dell'atto (rogito del 29/09/2014, registrato il 10/10/2014). La contribuente impugnava, sostenendo (i) che il termine di 18 mesi sia meramente sollecitatorio e non perentorio; (ii) che, in ogni caso, il termine debba decorrere dalla registrazione dell'atto (3 anni previsto per altri adempimenti) e non dalla stipula; (iii) che il mancato trasferimento fosse dovuto a forza maggiore (riacutizzazione di patologia bipolare) che giustificherebbe il ritardo di 7 giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui la nota II-bis all'art. 1 della Tariffa (D.P.R. n.131/1986) prevede un termine perentorio di 18 mesi per il trasferimento della residenza e che tale termine corre dalla stipula dell'atto (rogito). Ha inoltre richiamato la possibilità di deroga solo in caso di forza maggiore intesa in senso stretto (evento sopravvenuto, imprevedibile, inevitabile e non imputabile). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto non riunite le condizioni della forza maggiore perché la malattia era preesistente al rogito (2003) e la sua riacutizzazione non era sopravvenuta e imprevedibile; tale valutazione di fatto compiuta dal giudice regionale non è sindacabile in questa sede.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa parte prima, art. 1, nota II-bis
Stabilisce l'obbligo del trasferimento della residenza entro 18 mesi dalla stipula dell'atto per mantenere le agevolazioni 'prima casa'; la Corte interpreta tale termine come perentorio (decadenza) e con decorrenza dalla stipula (rogito).
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2
Prevede il termine decadenziale/triennale di 3 anni per la notifica degli atti di liquidazione; la Corte segnala che tale termine è diverso e serve finalità diverse (controllo dell'Ufficio) e non può sostituire il termine perentorio di 18 mesi previsto dalla nota II-bis.
D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2 (conv. L. 5 aprile 1985, n. 118)
Richiamato in dottrina giurisprudenziale per il principio che il trasferimento della residenza entro il termine previsto è elemento costitutivo per la fruizione del beneficio 'prima casa'.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35 del 1 febbraio 2002
Richiamata dalla ricorrente e menzionata dalla Corte; non modifica la natura perentoria del termine, ma può essere richiamata sul tema dell'applicazione pratica delle agevolazioni.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso in ragione dell'esito negativo.
Massime di principio
- Il termine di 18 mesi previsto dalla nota II-bis (art. 1, Tariffa parte prima, D.P.R. n.131/1986) per trasferire la residenza decorre dalla stipula dell'atto (rogito) e ha natura perentoria: il mancato trasferimento comporta la decadenza dall'agevolazione salvo comprovata forza maggiore.
- Il termine triennale previsto dall'art. 76, comma 2 del D.P.R. n.131/1986 per gli accertamenti dell'Ufficio è diverso e non sostituisce né sospende il termine perentorio dei 18 mesi; non può essere invocato per posticipare l'obbligo del trasferimento della residenza.
- La forza maggiore è interpretata restrittivamente: per essere rilevante deve trattarsi di evento sopravvenuto dopo la stipula, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente; una patologia preesistente che si riacutizza può non essere sufficiente se la prevedibilità è valutata come possibile.
- La dichiarazione di voler stabilire la residenza va resa nell'atto di acquisto; essa è condizione iniziale del beneficio, ma non esonera dal successivo obbligo materiale del trasferimento entro i 18 mesi.
- In contenziosi simili la valutazione sulle circostanze di fatto (es. previsibilità della malattia, gravità dell'evento impeditivo) è rimessa ai giudici di merito e difficilmente riesaminabile in sede di legittimità se fondata su motivazione congrua.
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